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La prescrizione nel diritto del lavoro: una sintesi

la prescrizione nel diritto del lavoro

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Effetti della prescrizione

La prescrizione determina l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro l’arco di tempo previsto dalla legge. Tale prescrizione è detta estintiva, in quanto comporta il venir meno del diritto del lavoratore per effetto della sua inerzia.

Distinzioni

In materia di lavoro, è possibile distinguere tra prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) e prescrizione breve quinquennale (art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.): la prima si applica ai diritti non retributivi (es. diritto alla qualifica superiore) e alle ipotesi di risarcimento del danno per omissione contributiva, da demansionamento e, in generale, derivante da responsabilità contrattuale; la seconda si applica a tutte le prestazioni periodiche quale è, appunto, la retribuzione, e alle indennità spettanti al lavoratore per l’estinzione del rapporto di lavoro.

In particolare: la prescrizione presuntiva

Solo per i crediti retributivi, il decorso del tempo può determinare anche la presunzione dell’avvenuto pagamento del credito: in questo caso, si parla di prescrizione presuntiva, poiché i crediti si presumono soddisfatti se non sono rivendicati dal lavoratore entro il periodo di tempo indicato dal legislatore.

In particolare, si distingue tra: prescrizione presuntiva triennale (art. 2956, n. 1, c.c.), per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese (es. tredicesima mensilità) e prescrizione presuntiva annuale (art. 2955, n. 2, c.c.), per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (es. compensi per lavoro straordinario).

Da quando inizia a decorrere la prescrizione?

Il legislatore dispone che i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.): il lavoratore, quindi, per non incorrere nella prescrizione, dovrebbe attivarsi già nel corso del rapporto di lavoro. La posizione di inferiorità del lavoratore nei confronti del datore di lavoro non garantisce, però, la piena libertà di esercizio dei suoi diritti, per cui, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 63 del 10 giugno 1966 e n. 174 del 12 dicembre 1972), si è distinto l’inizio della decorrenza dei termini prescrizionali relativi a crediti retributivi in base alla maggiore o minore tutela di cui gode il lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro. In particolare, se il rapporto di lavoro risulta garantito dalla stabilità reale (reintegrazione nel posto di lavoro), la prescrizione dei crediti retributivi decorre in corso di rapporto; ove invece non esiste la stabilità, per legge o per contratto, la prescrizione dei crediti retributivi resta sospesa nel corso del rapporto e inizia il suo decorso solo alla cessazione del rapporto stesso.

Per i termini di prescrizione relativi, invece, a diritti non retributivi (es. diritto alla qualifica superiore), non esiste alcuna differenziazione con la disciplina ordinaria, per cui decorrono sempre e comunque durante il rapporto di lavoro.

Per l’approfondimento dello studio del contratto collettivo, si rinvia al Compendio di diritto del lavoro e al Manuale di diritto del lavoro delle Edizioni Simone.