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Il regime patrimoniale della famiglia si riferisce alle norme relative all’acquisto e alla gestione dei beni durante il matrimonio, posto che dal matrimonio scaturiscono non solo rapporti personali tra i coniugi (es. collaborazione, assistenza) ma anche rapporti patrimoniali, la cui disciplina è contenuta negli artt. 159 e ss. del codice civile.
A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.): ciò che è acquistato dopo il matrimonio dai coniugi, insieme o disgiuntamente, cade in comunione. Tale comunione è detta legale in quanto trova applicazione per disposizione del legislatore ed in assenza di una diversa volontà dei coniugi che possono scegliere un regime diverso, optando per la separazione dei beni.
Tra le persone dello stesso sesso che abbiano contratto una unione civile (L. 76/2016) si instaura automaticamente la comunione legale dei beni, salvo diversa volontà, come per i coniugi.
I conviventi possono scegliere il regime patrimoniale della comunione legale dei beni stipulando un contratto di convivenza; in mancanza di scelta, ciascuno di essi sarà proprietario esclusivo dei beni acquistati singolarmente durante la convivenza, mentre ai beni acquistati in comune si applicheranno le regole sulla comunione ordinaria di cui agli artt.1100 e ss. del codice civile.
La separazione dei beni nel diritto di famiglia: come funziona
È quel regime in base al quale ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva e la conseguente gestione del proprio patrimonio (art. 215 c.c.).
Tale regime viene scelto dai coniugi concordemente (se uno dei coniugi non è favorevole alla separazione, si applicherà automaticamente la comunione dei beni) con dichiarazione al celebrante inserita nell’atto di matrimonio o con una convenzione, prematrimoniale o successiva (modificativa del regime di comunione), che deve risultare da atto pubblico a pena di nullità e che deve essere annotata, poi, a margine dell’atto di matrimonio.
Con la separazione dei beni ciascun coniuge è titolare esclusivo dei beni che egli acquista durante il matrimonio. I patrimoni dei coniugi restano indipendenti e separati. In caso di morte di un coniuge, l’altro coniuge vanta comunque diritti successori su tali beni, in qualità di legittimario e successore legittimo.
Anche nel regime di separazione dei beni, peraltro, i coniugi possono acquistare congiuntamente un bene, ma ne saranno semplicemente contitolari, con applicazione degli articoli relativi alla comunione ordinaria e non del regime di comunione legale: ciò comporta, ad esempio, che i coniugi possono essere contitolari di un bene per quote diverse e ciascuno conserva la totale disponibilità della propria quota.
Riguardo all’amministrazione dei beni in regime di separazione, essa spetta a ciascun coniuge per i beni di cui risulti titolare esclusivo (art. 217 c.c.).
Con apposita convenzione i coniugi possono passare dal regime di separazione a quello di comunione, in conseguenza della loro mutata volontà.
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