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Ambito di operatività del Jobs Act
Il Governo ha varato il cd. Jobs Act con la L. 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro», al fine di intervenire sulla grave situazione occupazionale e di rispondere alle attese delle Istituzioni Europee circa un auspicato piano di riforme strutturali da parte del nostro Paese.
In attuazione della delega, sono stati emanati il D.Lgs. 22/2015, che ha disciplinato la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI), e il D.Lgs. 23/2015, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti (CATUC).
Successivamente, con il D.Lgs. 80/2015 e il D.Lgs. 81/2015, rispettivamente, sono state definite nuove misure per la conciliazione vita-lavoro ed è stato operato il riordino dei contratti e dei rapporti di lavoro.
L’attuazione della delega è stata poi completata con l’emanazione dei seguenti decreti legislativi: il D.Lgs. 148/2015, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; il 149/2015, in materia di razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva; il D.Lgs. 150/2015, di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; il D.Lgs. 151/2015, per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Qual è stato l’obiettivo del Jobs Act?
Per l’ampiezza degli istituti toccati, il Jobs Act ha introdotto una riforma globale, che risponde ad una visione generale del lavoro e della sua disciplina, che è quella della modernizzazione del mercato del lavoro, nell’ottica della cd. flexicurity.
L’obiettivo della riforma è stato superare «l’ingessatura dei singoli rapporti di lavoro», per giungere ad un sistema in cui tutti i rapporti di lavoro — sia quelli a termine, sia quelli a tempo indeterminato — possano essere caratterizzati dalla necessaria flessibilità, con la garanzia della continuità del reddito e di un investimento sull’efficace riqualificazione delle persone che, per qualsiasi motivo, perdano un lavoro.
Il Jobs Act del lavoro autonomo
Nell’intento di ridisegnare anche la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo, con la L. 22 maggio 2017, n. 81 sono state introdotte misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale.
L’obiettivo è stato quello di costruire anche per tali lavoratori (es. partite iva, co.co.co.) un sistema di tutele e diritti analogo a quello del lavoro subordinato, al fine di eliminare la divisione tra lavoratori tutelati e non (cd. dualismo del mercato del lavoro).
Il provvedimento ha disciplinato, inoltre, il cd. smart working, o lavoro agile, con cui il rapporto di lavoro subordinato assume, nello svolgimento, modalità analoghe a quelle del lavoro autonomo, per la mancanza di vincoli di orario e di luogo di lavoro.
Per l’approfondimento dello studio dello ius variandi, si rinvia al Compendio di diritto del lavoro e al Manuale di diritto del lavoro delle Edizioni Simone.