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Il contratto collettivo: definizione, caratteri e contenuto

contratto collettivo

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Definizione

La dottrina dominante definisce il contratto collettivo di lavoro come l’accordo tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) e un’organizzazione o più di lavoratori, allo scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali stipulati sul territorio nazionale.

Da tale definizione si ricava che il contratto collettivo si caratterizza: da un lato, per i soggetti, in quanto è stipulato tra parti, di cui una almeno, quella dei prestatori di lavoro, deve essere costituita da soggetti coalizzati; dall’altro, per l’oggetto, in quanto con esso si intende predeterminare, con carattere impegnativo tra le parti, le clausole e le condizioni dei futuri contratti individuali dei singoli prestatori appartenenti alla categoria. Scopo dei contratti collettivi è, infatti, quello di stabilire le condizioni uniformi e obbligatorie valide per tutti i prestatori di una determinata categoria.

Nell’ambito del contratto collettivo, occorre poi distinguere un contenuto normativo e un contenuto obbligatorio: il contenuto normativo attiene al complesso di clausole che sono destinate ad avere efficacia nei singoli rapporti di lavoro (es. orario di lavoro, ferie); il contenuto obbligatorio è quello che vincola a determinati comportamenti le associazioni dei lavoratori e datori tra loro (es. clausole di tregua sindacale).

Evoluzione storica

Nel regime fascista, la L. 563/1926, istitutiva dell’ordinamento corporativo, riconosceva, per ciascuna categoria di lavoratori o di datori di lavoro, una sola organizzazione professionale che aveva la rappresentanza legale della categoria professionale ed era, pertanto, legittimata a stipulare i contratti collettivi corporativi. Tali contratti avevano efficacia «erga omnes», in quanto costituivano una fonte obiettiva del diritto; la loro osservanza era, quindi, garantita da sanzioni civili e penali. Con la caduta del fascismo e con l’abolizione dell’ordinamento corporativo, la posizione del contratto collettivo ritornò ad una situazione di incertezza. Fu allora ideato un sistema che lasciava in vigore tutti i contratti stipulati dalle disciolte organizzazioni corporative e ciò anche per non privare, d’un tratto, i lavoratori della tutela costituita dalle norme ivi contenute.

La necessità di garantire la generale osservanza dei contratti collettivi come vere e proprie norme portò alla formulazione dell’articolo 39 della Costituzione, che prevede la possibilità per i sindacati registrati di stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

La norma citata, però, è rimasta a tutt’oggi inattuata, per cui, anche dopo la sua entrata in vigore, permane il problema dell’efficacia dei contratti collettivi.

Il contratto collettivo di diritto comune

L’unico tipo di contratto collettivo che possa oggi realizzarsi nel nostro ordinamento è il cd. contratto collettivo di diritto comune, così chiamato in quanto regolato dalle norme di diritto comune valide in materia contrattuale.

Il contratto collettivo di diritto comune non costituisce una fonte del diritto come i contratti corporativi, non ha quindi efficacia erga omnes ma, analogamente a tutti gli altri contratti disciplinati dal codice civile, vincola esclusivamente gli iscritti alle organizzazioni sindacali che lo hanno stipulato.

Tuttavia, nel tempo, si sono formati diversi meccanismi che hanno reso possibile l’applicabilità del contratto collettivo anche ai soggetti non iscritti alle parti stipulanti.

Il contratto collettivo può essere derogato dal contratto individuale?

Per la funzione di tutela svolta dalla contrattazione collettiva, è prevista l’inderogabilità da parte del contratto individuale delle disposizioni del contratto collettivo, salvo che le disposizioni del contratto individuale siano più favorevoli.

Per l’approfondimento dello studio del contratto collettivo, si rinvia al Compendio di diritto sindacale, al Compendio di diritto del lavoro e al Manuale di diritto del lavoro delle Edizioni Simone.