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La retribuzione nel diritto del lavoro

retribuzione nel diritto del lavoro

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Requisiti della retribuzione

La retribuzione costituisce la prestazione fondamentale cui è obbligato il datore di lavoro nei confronti del lavoratore (artt. 2094, 2099 c.c.): essa indica il corrispettivo del lavoro prestato, cioè il complessivo trattamento economico che deve essere corrisposto al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro come diritto soggettivo irrinunciabile sancito e tutelato dalla Costituzione. L’art. 36 Cost., infatti, dispone che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, nonché in ogni caso sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Tipologie retributive

L’art. 2099 c.c. contempla diverse tipologie retributive, stabilendo che la retribuzione può essere determinata: a tempo, a cottimo, con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione e, infine, in natura. Tali sistemi costituiscono metodi per calcolare l’ammontare della retribuzione, a sua volta determinata dai contratti collettivi, dagli accordi individuali o, in caso di mancata determinazione collettiva o negoziale, dal giudice.

Il metodo adoperato in maniera pressoché esclusiva è quello della retribuzione a tempo, in quanto le altre forme costituiscono compensi parziali o elementi della retribuzione, che mantiene sempre una parte fissa, determinata a tempo, per garantire al lavoratore un minimo retributivo dovuto per il semplice fatto di aver prestato l’attività per un determinato periodo di tempo.

La retribuzione a tempo e la retribuzione a cottimo rappresentano forme ordinarie di retribuzione, mentre le altre forme retributive contemplate dall’art. 2099 c.c. sono qualificate come speciali.

In particolare, nella retribuzione a tempo, la determinazione della retribuzione avviene in rapporto al tempo di lavoro; nella retribuzione a cottimo, invece, nella determinazione della retribuzione, si tiene conto non soltanto del tempo ma anche del risultato, della produttività del lavoro e, quindi, del rendimento fornito dal lavoratore. Di regola, la retribuzione a cottimo si combina con la retribuzione a tempo: in tal caso, si parla di cottimo misto, nel quale il cottimo si configura come una maggiorazione (cd. percentuale o utile di cottimo) integrativa della retribuzione fissa (o paga base) calcolata a tempo. Costituisce, perciò, un’eccezione il cottimo puro o pieno, nel quale la retribuzione è interamente determinata in base al sistema del cottimo.

Elementi della retribuzione

La retribuzione si compone di vari elementi, dal cui insieme si ricava il trattamento economico complessivo corrisposto al lavoratore.

Tali voci retributive sono: la paga base (cd. paga o minimo tabellare), determinata dai contratti collettivi e connessa alla categoria e alla qualifica attribuita al lavoratore; l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), costituito da una somma mensile di € 10,33 erogata per 13 mensilità, introdotta per compensare l’abolizione dell’indennità di contingenza; le attribuzioni patrimoniali accessorie, consistenti in attribuzioni corrisposte in via saltuaria o anche continuativa, previste nei contratti collettivi o individuali in aggiunta alla retribuzione normale minima.

Adempimento dell’obbligazione retributiva

La corresponsione della retribuzione è disciplinata da norme generali in tema di obbligazioni, trovando applicazione gli artt. 1176 e 1218 c.c.: la prima norma impone al datore di lavoro la diligenza nell’adempimento e la seconda sancisce la sua responsabilità in caso di inadempimento. L’art. 2099 c.c. stabilisce, inoltre, che la retribuzione deve essere corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito: pertanto, la retribuzione deve essere corrisposta nella sede di lavoro ovvero nel luogo in cui il lavoratore presta la propria attività.

Di regola, poi, la retribuzione deve essere corrisposta nel termine stabilito dai contratti collettivi o individuali (in mancanza, dagli usi). In ogni caso, il diritto al pagamento della retribuzione sorge a lavoro compiuto: è questo il principio della postnumerazione, in forza del quale il pagamento della retribuzione è posticipato rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Con specifico riferimento alle modalità da osservare per la corresponsione della retribuzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore, unitamente alla retribuzione, un prospetto di paga, nel quale devono essere indicate chiaramente le diverse voci che compongono la retribuzione, unitamente a tutte le ritenute di legge, fiscali (IRPEF), previdenziali e assistenziali.

Per l’approfondimento dello studio del contratto collettivo, si rinvia al Compendio di diritto del lavoro e al Manuale di diritto del lavoro delle Edizioni Simone.