Definizione e ratio dello ius variandi nel diritto del lavoro
Lo ius variandi è il potere del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto di lavoro rispetto a quanto concordato al momento dell’assunzione: ciò costituisce una significativa peculiarità del contratto di lavoro.
Tale potere, disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, si giustifica in relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro a fronte di situazioni dinamiche e imprevedibili e costituisce una delle manifestazioni del potere direttivo del datore di lavoro.
Mobilità orizzontale e mobilità verificale
Sulla base di quanto disposto dall’art. 2103 del codice civile, il lavoratore ha diritto di svolgere le mansioni indicate nel contratto di lavoro ed è legittimo il passaggio ad altre mansioni se comprese nel livello e nella categoria legale di appartenenza (mobilità orizzontale).
Il lavoratore può inoltre essere adibito a mansioni superiori, con diritto al trattamento retributivo, maggiore, corrispondente all’attività svolta (mobilità verticale).
Mobilità verso il basso: demansionamento
Il lavoratore può essere adibito anche a mansioni inferiori (demansionamento): il datore di lavoro, infatti, può assegnare il prestatore di lavoro a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale.
Tuttavia, l’assegnazione a mansioni inferiori deve essere giustificata da una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore.
Ipotesi ulteriori di adibizione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste anche dai contratti collettivi.
Dunque, l’art. 2103 del codice civile distingue tre ipotesi di demansionamento: una mobilità verso il basso unilaterale, vincolata a specifiche ragioni organizzative ed entro i limiti del livello di inquadramento inferiore e della medesima categoria legale; una mobilità verso il basso per accordo collettivo (cd. patto di declassamento), che valorizza ampiamente il ruolo della contrattazione collettiva, il cui ambito di operatività è limitato soltanto dal vincolo del livello di inquadramento inferiore e della medesima categoria legale; una mobilità verso il basso consensuale, valida se l’accordo individuale è effettuato in sede protetta e in virtù della sussistenza di un interesse del lavoratore astrattamente prefissato dal legislatore.
Nei casi di assegnazione a mansioni inferiori, è previsto un preciso obbligo informativo nei confronti del lavoratore: infatti, il mutamento di mansioni deve essergli comunicato per iscritto, a pena di nullità.
Il lavoratore demansionato ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Per l’approfondimento dello studio dello ius variandi, si rinvia al Compendio di diritto del lavoro e al Manuale di diritto del lavoro delle Edizioni Simone.