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La donazione nel diritto privato

Usucapione

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Cos’è la donazione

La donazione è un istituto del diritto privato disciplinato dal codice civile. L’articolo 769 c.c. definisce la donazione come è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

La donazione è un contratto in quanto è necessaria l’accettazione del donatario. Benché dalla donazione il donatario tragga sempre un arricchimento, la legge non può presumere l’accettazione, anche perché talvolta al donatario viene imposto un onere, come nel caso della donazione modale (un caso in cui non è necessaria l’accettazione è quello della donazione obnuziale).

La disposizione patrimoniale del donante è animata da spirito di liberalità (cd. animus donandi), ossia è effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa.

L’arricchimento del donatario è un vero e proprio incremento del suo patrimonio, non un mero vantaggio, a cui corrisponde il depauperamento del donante: questo aspetto caratterizza la donazione, rispetto ad altri negozi a titolo gratuito, in cui, come nella donazione, è presente lo spirito di liberalità, ossia la consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo obbligati.

Oggetto e forma della donazione nel diritto privato

Oggetto della donazione può essere qualunque bene presente nel patrimonio del donante, ma può anche essere l’assunzione di un obbligo verso il donatario (es., di eseguire una prestazione a favore del donatario); in tal caso si parla di donazione obbligatoria.

La donazione è un negozio solenne e deve essere stipulata per atto pubblico, cioè redatto da un pubblico ufficiale (notaio), alla presenza di due testimoni, a pena di nullità (art. 782 c.c.), tranne la donazione di modico valore.

La donazio­ne può essere revocata per in­gratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli (art. 800 c.c.).

Tipi di donazione

Donazione con riserva di usufrutto (art. 796 c.c.): il donante trasferisce la nuda proprietà e riserva l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio; alla morte del donante, l’usufrutto si estingue.

Donazione di beni futuri (art. 771 c.c.): non si può donare un bene che non è nel proprio patrimonio ma che si pensa di acquisire; tale donazione è, quindi, nulla, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Donazione di cosa altrui o parzialmente altrui: è nulla; tuttavia, qualora nell’atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell’altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare (Cass. Sez. Un. 5068/2016).

Donazione di modico valore o donazione manuale (art. 783 c.c.): è la donazione che abbia ad oggetto beni mobili di modico valore, anche in relazione alle condizioni economiche del donante; essa è valida anche senza l’atto pubblico, bensì con la semplice consegna delle cose al donatario.

Donazione indiretta: si verifica nel caso in cui il donante arricchisce un altro soggetto utilizzando un negozio diverso dalla donazione (es., pagamento di debito altrui che avvantaggia il debitore come se avesse ricevuto in donazione la somma dovuta per il pagamento). Alla categoria della donazione indiretta la giurisprudenza (Cass. S.U. 18725/2017) ha ricondotto l’ipotesi del negozio misto con donazione. Ricorre tale figura, per esempio, nell’ipotesi di una vendita a un prezzo di molto inferiore al valore reale del bene trasferito a beneficio dell’acquirente: in tal caso, il contratto di compravendita è stipulato dalle parti soltanto per conseguire – in via indiretta, attraverso il voluto sbilanciamento tra le prestazioni corrispettive – la finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che beneficia dell’attribuzione di maggior valore.

Anche se realizza una liberalità, la donazione indiretta non è una donazione in «senso tecnico» e non è soggetta alla forma dell’atto pubblico ma alla forma dell’atto da cui essa risulta (es., forma scritta nel caso di vendita immobiliare). Trovano però applicazione le norme sulla revocazione della donazione (art. 809 c.c.).

Donazione modale (art. 793 c.c.): è la donazione gravata da un onere (modus), ossia da un peso imposto dal donante al donatario che comporta una limitazione della liberalità. Il modo può consistere in un dare o in un fare (ad es., l’obbligo di assistenza e cura del donante). Il beneficiario del modo può essere lo stesso donante o un terzo. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata; l’esecuzione dell’onere non può costituire una controprestazione della donazione, la quale deve mantenere la propria natura gratuita.

Donazione obnuziale (art. 785 c.c.): è la donazione fatta in previsione di un futuro matrimonio, tra gli sposi o da terzi in favore degli sposi. Non produce effetti fino a quando il matrimonio non sia celebrato.

Trattandosi di una donazione vera e propria è soggetta alle forme di legge previste per la donazione, ma non necessita di accettazione ed è irrevocabile. La donazione è efficace a partire dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, il quale può rifiutarla.

Donazione rimuneratoria (art. 770 c.c.): in questa forma di donazione lo spirito di liberalità nasce esclusivamente da un sentimento di riconoscenza nei confronti del donatario o dalla considerazione dei suoi meriti o dalla volontà di remunerarlo di un servizio reso, senza esservi in alcun modo obbligati.

Un obbligo può derivare dalla legge oppure dal costume sociale. Perciò non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (es., l’elargizione di somme di denaro tra soggetti legati da una relazione sentimentale; l’acquisto di mobili fatto dal padre per la casa coniugale della figlia).

Trattandosi di una donazione vera e propria, la donazione remuneratoria è soggetta alle forme di legge previste per la donazione, mentre la liberalità d’uso ne è esclusa; la donazione remuneratoria è irrevocabile.

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