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Le vicende modificative nel rapporto di lavoro
Nell’ambito del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la prestazione di lavoro, in genere, viene eseguita presso la P.A. di appartenenza.
Il rapporto di lavoro pubblico, tuttavia, configurandosi come rapporto di lunga durata, può essere soggetto a vicende modificative di vario genere. Fra tali mutamenti rientrano le ipotesi in cui si verifica un cambiamento della sede logistica nella quale viene effettuata la prestazione di lavoro oppure del soggetto che fruisce della prestazione medesima.
Ad esempio, tra tali istituti, possiamo citare il comando, che si configura nell’ipotesi in cui il dipendente viene chiamato a prestare servizio presso una amministrazione statale diversa da quella d’appartenenza o presso enti pubblici, oppure il distacco, istituto introdotto dalla prassi amministrativa per gli enti diversi dallo Stato (consiste in un trasferimento della sede di servizio presso un ente diverso dalle pubbliche amministrazioni).
Anche la mobilità è una importante vicenda modificativa del rapporto di impiego che si distingue, a sua volta, in: individuale, se comporta cioè il passaggio di singoli dipendenti da una amministrazione ad un’altra, e collettiva, in caso, invece, di eccedenza di personale.
L’aspettativa
L’aspettativa comporta la sospensione dell’obbligo della prestazione lavorativa e, di regola, anche la sospensione dell’obbligo retributivo gravante sul datore di lavoro.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo i casi di comprovato impedimento, non si presenti a riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa.
L’aspettativa può essere concessa per varie cause, tra cui:
— comprovati motivi personali o di famiglia;
— mandato parlamentare, amministrativo e sindacale;
— svolgimento di attività presso soggetti o organismi pubblici o privati, anche operanti nel settore internazionale.
Una ipotesi peculiare di aspettativa è poi stabilita specificamente nel lavoro pubblico da una importante normativa, la L. 183/2010, detta anche “collegato lavoro”: per i pubblici dipendenti, infatti, è prevista la possibilità di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio per un periodo massimo di 12 mesi, e rinnovabile per una sola volta, per avviare attività imprenditoriali o professionali (art. 18 della citata L. 183/2010, come mod. dalla L. 56/2019).
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