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La rilevanza del dolo come vizio della volontà
Nel codice civile il dolo è un vizio della volontà (insieme a violenza ed errore) ossia un elemento che si inserisce nel processo formativo della volontà negoziale (es., volontà di concludere un contratto) in modo da alterarla o fuorviarla.
Il dolo consiste negli artifici e raggiri posti in essere per ingannare un soggetto ed approfittare di un suo errore allo scopo di determinarlo a compiere un negozio che non avrebbe compiuto o avrebbe compiuto in modo diverso.
Gli elementi del dolo come vizio della volontà sono dunque:
— artifici o raggiri: il dolo consiste in un comportamento attivo ma in casi particolari possono assumere rilevanza le omissioni, la reticenza, il silenzio;
— induzione in errore: la controparte deve essere caduta in errore in conseguenza dell’artificio o del raggiro;
— conclusione del negozio: a tal fine si distingue:
1) il dolo determinante che è quello senza del quale il negozio non sarebbe stato concluso: esso determina l’annullabilità del negozio, cui si aggiunge la responsabilità dell’autore del dolo, tenuto a risarcire il danno;
2) il dolo incidente che è quello senza del quale il negozio sarebbe stato ugualmente concluso, ma a condizioni meno gravose: in tal caso il negozio resta valido, ma il contraente autore del dolo è tenuto a risarcire i danni all’altra parte.
La normale esaltazione pubblicitaria della propria merce o delle proprie prestazioni è generalmente irrilevante sotto il profilo del dolo, salvo che non si traduca in pubblicità ingannevole.
Oltre che dalla controparte, il dolo può provenire anche da un terzo ma, ai fini dell’annullamento, deve essere noto alla parte che ne ha tratto vantaggio.
Nei negozi unilaterali, nei quali manca una controparte, il dolo invalida il negozio in ogni caso, da chiunque sia esercitato. In materia testamentaria il dolo è anche detto captazione.
Il dolo come elemento psicologico dell’inadempimento o del fatto illecito
Il dolo come elemento psicologico rappresenta la coscienza e volontà di un dato comportamento e di ciò che ne consegue. In questa accezione, assume rilievo, nel codice civile, riguardo adempimento delle obbligazioni e al fatto illecito.
Nel caso dell’adempimento di un’obbligazione (art. 1218) esso si manifesta nell’intenzione di non adempiere che comporta l’inadempimento totale (o assoluto) della prestazione per causa imputabile al debitore, ossia al suo rifiuto non giustificato di adempiere. Dall’inadempimento consegue un danno per il creditore e tale danno va risarcito. L’obbligo del risarcimento si sostituisce alla prestazione originariamente dovuta e il debitore è tenuto a pagare al creditore una somma di denaro che lo compensi del pregiudizio sofferto a causa della mancata esecuzione della prestazione.
Nel caso di fatto illecito (art. 2043) il dolo indica la volontà della condotta (o dell’omissione) lesiva di un diritto altrui (es., diritto alla vita e integrità fisica, diritto di proprietà) e l’accettazione delle sue conseguenze (es., lesioni personali, danneggiamento).
Il dolo rappresenta la massima intenzione lesiva del soggetto che si traduce nella volontà di arrecare ad altri un danno ingiusto, secondo quanto prevede la responsabilità extracontrattuale.
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