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Il mutuo nel diritto privato

mutuo nel diritto privato

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Il codice civile reca la definizione del mutuo che è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813).

Elementi essenziali del mutuo

Consegna: le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario, mediante la consegna (contratto reale); il semplice accordo tra le parti si configura come promessa di mutuo dalla quale discende l’obbligo di dare successivamente a mutuo mediante la consegna.

Danaro o di altre cose fungibili: il contratto soddisfa l’interesse del mutuatario di fruire di un bene fungibile o del denaro; sono fungibili le cose che si pesano, si contano, si misurano e che, per ciò, possono essere sostituite con altre dello stesso genere (ad es. grano, vino, beni prodotti in serie); più spesso il mutuo ha ad oggetto il denaro;

Obbligo di restituire: il mutuatario deve restituire la cosa o l’equivalente dello stesso genere alla scadenza stabilita; se la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore; le parti possono accordarsi per la restituzione rateale.

Gli interessi

Il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa volontà delle parti (è ammessa l’ipotesi del mutuo gratuito).  La normale onerosità del mutuo si giustifica per il fatto che il mutuatario ha, di regola, il godimento di un bene fruttifero (es., il denaro) di cui il mutuante si priva. Il mutuo, dunque, si presume oneroso.

Come in una normale trattativa commerciale, in cui le parti si accordano sul prezzo del bene, mutuante e mutuatario possono accordarsi a sulla misura degli interessi dovuti, secondo le diposizioni dell’art. 1284, c.c., rappresentando l’interesse il costo del denaro ricevuto in prestito.

L’art. 1284 determina il saggio di interesse legale nella misura fissata con decreto ministeriale (per il 2022 è pari all’1, 25%).

Le parti possono determinare gli interessi in misura superiore al saggio di interesse legale ma devono accordarsi per iscritto, altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura legale.

Le parti possono determinare gli interessi in misura inferiore al saggio di interesse legale, essendo ammesso il mutuo gratuito; non è richiesta la forma scritta, ma le parti possono ricorrervi per provare la misura dell’interesse stabilita.

Le parti non possono determinare gli interessi in misura usuraria; a tal proposito ci si basa sui tassi soglia di riferimento per categorie di operazioni, aggiornati trimestralmente con decreto ministeriale (ad esempio, il tasso di usura per il 2° trimestre 2022 relativo alle aperture di credito in conto corrente per l’importo di € 5.000,00 il tasso soglia è stabilito nella misura del 16,8375 %); nel caso in cui siano stati pattuiti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

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