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Cos’è il leasing in diritto commerciale
Con la denominazione «leasing» sono definiti due differenti istituti contrattuali.
Innanzitutto il leasing operativo, in cui è la stessa impresa produttrice del bene a concederlo in godimento all’impresa utilizzatrice, generalmente per un periodo di tempo inferiore alla vita economica del bene stesso. In questo modo l’utilizzatore evita i rischi della proprietà del bene e nello stesso tempo gode di alcuni servizi collaterali (es.: assistenza tecnica e manutenzione) che l’impresa concedente, di norma, si impegna a fornirgli. In questa forma di leasing il canone costituisce il corrispettivo del godimento.
Il leasing finanziario
In secondo luogo il leasing finanziario. L’art. 1, commi 136-140 della L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una nuova disciplina del contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, facendolo così rientrare tra i contratti tipici.
In particolare per contratto di locazione finanziaria si intende quello con cui la banca o l’intermediario finanziario si obbligano ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fanno mettere a disposizione, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.
Possono formare oggetto del contratto sia beni mobili (come macchinari e impianti) sia beni immobili, nonché beni immateriali (si pensi ai marchi).
Disciplina di inadempimento
La disciplina indica anche i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto.
Nel dettaglio costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri canoni di locazione finanziaria. In questo caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono disciplinate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità e massima trasparenza.
Altra possibile variante è il sale and lease back, ovvero la locazione finanziaria di ritorno. In tal caso l’imprenditore cede un proprio bene a un’impresa di leasing che lo concede in locazione allo stesso alienante, a favore del quale è previsto un diritto di riscatto dopo un certo periodo di tempo.
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