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L’impresa sociale

impresa sociale

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Nell’ambito della riforma del Terzo settore è stato emanato il D.Lgs. 112/2017 di revisione della disciplina in materia di impresa sociale, il quale ha abrogato il precedente D.Lgs. 155/2006.

Il D.Lgs. 112/2017 riconosce la qualifica a tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma di società, che esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono qualificabili come imprese sociali:

gli enti privati, compresi quelli costituiti in forma di società, che esercitino in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in modo responsabile e trasparente, favorendo

il coinvolgimento dei lavoratori e altri soggetti interessati all’attività svolta;

gli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,, che svolgano attività qualificabili quali ≪attività di impresa di interesse generale≫. E necessario che questi adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e che costituiscano un patrimonio destinato;

le cooperative sociali e i loro consorzi; tali soggetti devono svolgere in via principale attività di interesse sociale e dunque volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si intende comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo percentuali stabilite in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in condizioni di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

Elemento che caratterizza l’impresa sociale e l’assenza dello scopo di lucro; anche a seguito della riforma tale impresa deve destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, ma la nuova disciplina consente che le imprese sociali costituite in forma di società possano destinare parte degli utili (fino ad un massimo del 50%) per aumentare gratuitamente il capitale sociale o distribuire dividendi ai soci, entro determinati limiti.

In più, sempre nel limite del 50% le imprese sociali possono deliberare erogazioni gratuite finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale, in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società controllate.

L’impresa sociale si costituisce con atto pubblico (da iscriversi nel registro delle imprese) nel quale deve essere indicato il carattere sociale dell’impresa stessa, attraverso l’espressa indicazione dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro.

Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del D. Lgs. 112/2017, le norme del codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita

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