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La società irregolare

società irregolare

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Nozione di società irregolare

Con l’espressione «irregolare», invece, si intende la società commerciale di persone non iscritta nel registro delle imprese: l’iscrizione, infatti, non costituisce un requisito di validità in tali tipi di società, per cui qualora essa manchi, se sussiste un atto costitutivo valido, si è in presenza di una società di persone irregolare (le s.n.c. e le s.a.s. non iscritte nel registro delle imprese sono dunque sempre irregolari).

Ambito di applicazione 

Il problema della società irregolare non riguarda invece la società semplice, che non è soggetta a forme legali di pubblicità e per la quale è prevista l’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese. Non possono invece operare come società irregolari le società di capitali, poiché per esse l’iscrizione nel registro delle imprese si pone come elemento costitutivo.

Figure affini

La società irregolare si distingue dunque dalla società di fatto: in quest’ultima è infatti assente un accordo, anche solo verbale, tra i soci, pur sussistendo la volontà di esercitare l’attività economica in forma societaria allo scopo di dividerne gli utili; viceversa, deve esistere almeno un accordo tra i contraenti, il cui contenuto minimo deve riguardare l’oggetto sociale e i conferimenti.

La società in nome collettivo irregolare

La società in nome collettivo non registrata è irregolare per tutto il tempo per cui non è iscritta nel registro delle imprese. Le principali conseguenze della mancata registrazione del contratto costitutivo sono le seguenti:

a) i rapporti fra la società non registrata ed i terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice (art. 2297).

b) il termine di prescrizione dei diritti sociali è di dieci anni (e non di 5 anni, come nelle società registrate);

c) ciascun socio può provvedere alla regolarizzazione (o iscrizione successiva) o far condannare gli amministratori a provvedervi. La regolarizzazione importa il subentrare ex nunc nella disciplina sociale della normativa prevista per la società collettiva regolare (restano intatti, pertanto, i diritti già acquisiti dai terzi).

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