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I contratti: comodato in diritto commerciale

comodato in diritto commerciale

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Definizione e natura giuridica del comodato

Il comodato è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa immobile o mobile infungibile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 c.c.).

Il comodato è, in particolare, un contratto:

— reale: in quanto si perfeziona con la consegna della cosa;

— essenzialmente gratuito: se, infatti, fosse stabilito un corrispettivo si configurerebbero altri contratti (locazione ecc.);

— con prestazioni a carico di una sola parte: secondo la dottrina prevalente, tale prestazione consiste nell’obbligo di restituire la cosa comodata a carico del comodatario.

Disciplina

I diritti del comodatario sono:

— servirsi della cosa, secondo il titolo di concessione;

— ottenere il rimborso delle spese straordinarie, necessarie ed urgenti, eventualmente sostenute per la conservazione della cosa;

— ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli da vizi della cosa comodata, di cui il comodante era a conoscenza e che non gli aveva comunicato (art. 1812 c.c.).

Gli obblighi del comodatario sono:

— la custodia della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;

— l’uso normale secondo la natura della cosa stessa;

— il divieto di sub-comodato;

— la restituzione del bene ricevuto, alla scadenza del termine stabilito.

Se il comodatario vìola gli obblighi suddetti, il comodante potrà chiedere la restituzione immediata della cosa data in prestito, oltre al risarcimento del danno (art. 1804 c.c.).

Se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede (ad nutum): il comodato è allora qualificato «precario» (art. 1810 c.c.).

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