Cerchi una spiegazione semplice e completa della causa del contratto in diritto privato? Vuoi conoscere gli elementi che la compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!
Il codice civile considera la causa tra i requisiti del contratto (art. 1325 c.c.). Essa è, dunque, elemento essenziale del contratto (e del negozio giuridico, in generale).
Nozione di causa
Nel codice civile non esiste una nozione di causa del contratto. La nozione di causa è una delle più incerte che siano state tramandate dalla tradizione romanistica e una delle più discusse ancora oggi.
Qui non possiamo che fornire alcuni spunti per orientare nello studio.
Teoria oggettiva
La causa, seguendo la teoria tradizionale, è definita come la funzione economico-sociale che il negozio è obiettivamente capace di raggiungere (causa in astratto). Per esempio, nella compravendita (art. 1470 c.c.) la causa è lo scambio tra bene e prezzo; nella locazione (art. 1571 c.c.) è il godimento del bene contro il canone di locazione.
Teoria soggettiva
Alla concezione oggettiva si contrappone la teoria soggettiva, secondo cui la causa è lo scopo per il quale la parte assume l’obbligazione, da intendersi non come il motivo personale, che è irrilevante, ma come lo scopo ultimo, oggettivato nel negozio. Per questa via però la teoria soggettiva giunge alle stesse conclusioni della teoria tradizionale, in quanto, ad es., lo scopo ultimo della compravendita sarebbe sempre lo scambio tra bene e prezzo, indipendentemente dai motivi che hanno spinto le parti a contrarre.
Teoria della causa in concreto
La Cassazione (Cass. 10490/2006) è intervenuta nel dibattito sul concetto di causa per affermare che la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio (o funzione economico individuale), ossia la sintesi degli interessi reali che esso è diretto a realizzare (cd. causa concreta) al di là del modello negoziale adoperato.
Questo perché, le parti, nell’avvalersi di un certo schema contrattuale, perseguono interessi di varia natura, più o meno meritevoli di tutela, che incidono sulla causa astratta del contratto e ne diventano parte integrante. Per esempio, nell’ipotesi locazione per vacanze, lo scopo di vacanza o finalità turistica non è irrilevante come un qualsiasi motivo ma si sostanzia nell’interesse concreto che la locazione è funzionalmente volta a soddisfare, connotandone la causa concreta, e determinando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla sua realizzazione.
Oppure, può accadere che le parti utilizzino uno schema contrattuale tipico che non ha, in realtà, alcuna finalità pratica; è il caso, ad esempio, del contratto preliminare finalizzato alla stipulazione di altro contratto preliminare. In tale ipotesi, la previsione di un mero obbligo (con il primo preliminare) ad obbligarsi (con il secondo preliminare) non sarebbe sorretta da alcuno scopo pratico, pur se astrattamente valida in quanto conforme uno schema contrattuale tipico. E viceversa, laddove possa ravvisarsi una concreta finalità pratica perseguita dalle parti e meritevole di tutela (interesse alla formazione progressiva del contratto basata sulla diversità dei contenuti negoziali), il contratto è valido.
In conclusione, la giurisprudenza è propensa ad abbandonare la teoria tradizionale della funzione economico sociale del contratto per orientarsi verso la teoria della funzione economico individuale che si ritiene più adeguata alla realtà socio-economica attuale e più corretta per spiegare la complessità del fenomeno causale.
Nullità del contratto per mancanza o illiceità della causa
Mancanza di causa: ricorre quando il negozio non svolge la funzione che gli è propria, come, ad es., nel caso di chi acquisti una cosa che già gli apparteneva. In questo caso la compravendita non può realizzare la sua causa tipica (quella cioè di operare il trasferimento della proprietà del bene dietro corrispettivo), in quanto il bene già appartiene al soggetto cui dovrebbe esser trasferito.
Illiceità della causa: la causa è illecita quando è contraria:
— a norme imperative, cioè a quelle norme inderogabili che prevedono, come sanzione la nullità del negozio (es., art. 458 sul divieto dei patti successori);
— all’ordine pubblico, da intendere come il complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l’organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico.
Larga parte di tali principi trova espressione nella Costituzione. In particolare, rientra nell’ordine pubblico il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Sono, pertanto, nulli i contratti che ledano i diritti della personalità delle parti, allorché si oltrepassino i limiti della disponibilità di essi;
— al buon costume, che va inteso come quel complesso di principi, non limitati alla sola sfera sessuale, che costituiscono la morale sociale corrente (es., pagamento di una somma finalizzata all’assunzione nella pubblica amministrazione).
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