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Matrimonio in diritto privato: definizione

L’imputabilità penale

Cerchi una spiegazione semplice e completa del matrimonio in diritto privato? Vuoi conoscere gli elementi che lo compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!

Definizione giuridica di matrimonio

L’art. 29 Cost. riconosce il matrimonio come fondamento della famiglia. Il matrimonio, secondo il diritto privato, è l’atto che ha per effetto la costituzione dello stato coniugale e determina la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.

Questa definizione mette in evidenza due note caratteristiche del matrimonio:

Costituzione dello stato coniugale significa che le due persone unite in matrimonio assumono lo status di coniugi: da questa particolare condizione derivano diritti e obblighi reciproci riconosciuti dall’ordinamento (es. obbligo di fedeltà, di convivenza, di assistenza morale e materiale).

Comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi significa che con il matrimonio due persone decidono di intraprendere un progetto di vita in comune, nel quale concordano l’indirizzo della vita familiare; il progetto di vita in comune implica scelte condivise sul piano patrimoniale e personale, assistenza reciproca.

Matrimonio in diritto privato: i requisiti

Per contrarre matrimonio occorre la presenza dei seguenti requisiti:

maggiore età, sia per l’uomo che per la donna; tale età può essere abbassata a 16 anni compiuti (solo per gravi motivi ed a condizione che il giudice accerti la maturità psichica e fisica del minore);

sanità mentale;

mancanza di un precedente vincolo di matrimonio (cd. libertà di status), salvo che il precedente matrimonio sia stato sciolto, sia nullo o sia stato annullato.

A tali requisiti si aggiunge la diversità di sesso, che può considerarsi un’altra delle caratteristiche del matrimonio; per la legge italiana due persone dello stesso sesso non possono sposarsi ma possono unirsi civilmente o convivere (L. 76/2016).

È necessaria, poi, l’assenza di determinate circostanze ostative al matrimonio (ad esempio, l’assenza di vincoli di parentela tra i coniugi). Si tratta dei cd. impedimenti al matrimonio, previsti dal Codice civile (artt. 87 ss.).

Il matrimonio celebrato in presenza di impedimenti o di vizi del consenso (ad. esempio, per errore) è invalido.

Tipi di matrimonio

Il matrimonio come atto giuridico che dà vita alla famiglia può essere regolato dal diritto civile ovvero dal diritto canonico: infatti nel nostro ordinamento il sistema introdotto dal Concordato del 1929 tra lo Stato e la Chiesa, confermato con l’accordo di revisione del 18 febbraio 1984 (Nuovo Concordato), consente ai cittadini la libertà di scelta tra le due forme di celebrazione del matrimonio:

— il matrimonio civile, celebrato davanti all’ufficiale di stato civile;

— il matrimonio concordatario, celebrato davanti al Ministro del culto cattolico, secondo la disciplina del diritto canonico e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.

Vi è poi il matrimonio acattolico, ossia quello celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato (es., evangelismo, ebraismo, induismo, buddismo).  Il matrimonio celebrato dal ministro di un culto acattolico non costituisce una terza forma di matrimonio, in quanto il ministro del culto che celebra il matrimonio agisce come persona delegata dall’autorità dello Stato, per cui il matrimonio così celebrato è più propriamente un matrimonio civile totalmente sottoposto alla legge dello Stato; gli effetti civili del matrimonio acattolico sono in ogni caso subordinati alla trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile.

Le parti possono scegliere liberamente la forma di celebrazione, tra quelle sopra indicate. Ma, dopo la celebrazione, il matrimonio, ossia il rapporto tra i coniugi che ne deriva, rimane disciplinato esclusivamente dalle leggi civili e, dunque, dal codice civile.

Matrimonio in diritto privato: diritti e doveri tra i coniugi

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143). Il matrimonio impone a entrambi i coniugi di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I coniugi, infine, possono scegliere tra il regime di separazione e quello di comunione dei beni ma in mancanza di diverse pattuizioni, il regime patrimoniale dei coniugi è costituito dalla comunione dei beni (art. 159).

Scioglimento del matrimonio

La legge prevede le seguenti cause di scioglimento del matrimonio:

— morte, anche con dichiarazione di morte presunta, di uno dei coniugi;

divorzio, disciplinato dalla legge speciale (L. 898/1970);

— sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (quando uni dei due coniugi cambia sesso, si instaura l’unione civile).

Diversa dal divorzio è la separazione personale dei coniugi. Essa è una situazione in cui i coniugi, per varie ragioni (es., incompatibilità caratteriale) decidono di vivere separati.  La separazione causa la sospensione dei doveri reciproci dei coniugi ma non determina lo scioglimento del matrimonio. Ha carattere transitorio e può sfociare nel divorzio, che sancisce definitivamente la fine del matrimonio, oppure nella riconciliazione dei coniugi, che riprendono a vivere insieme.

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