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Il possesso in diritto privato

ricorso incidentale

Cerchi una spiegazione semplice e completa del possesso in diritto privato? Vuoi conoscere gli elementi che lo compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!

Possesso: definizione

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140). Da ciò si deduce che, secondo il diritto privato, il possesso si concreta in una relazione di fatto intercorrente tra un soggetto e un bene, a prescindere dalla sussistenza nel soggetto stesso della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Gli elementi del possesso sono:

corpus possessionis, indica l’atteggiamento del possessore si comporta come il proprietario (elemento oggettivo del possesso);

animus possidendi, che si identifica nella volontà del possessore di esercitare comportarsi come il proprietario (elemento soggettivo del possesso).

Detenzione: definizione e differenza dal possesso

La detenzione può definirsi come un mero potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall’intenzione di esercitare un’attività corrispondente ad un diritto reale. Il detentore è consapevole e riconosce di non essere il possessore della cosa, né intende vantare alcun diritto sulla cosa stessa, essendo altri titolare del diritto.

L’elemento che differenzia detenzione e possesso è dunque l’animus che nel caso della detenzione è detto animus detinendi, ossia, volontà di avere la cosa nella cerchia dei propri poteri senza l’intento di esercitare un diritto reale.

La detenzione può essere:

—        nell’interesse proprio (cd. qualificata): tale è, ad esempio, la detenzione del locatario o conduttore di un immobile (cd. inquilino);

—        nell’interesse altrui (cd. non qualificata); tale è, ad esempio, il depositario riguardo alla cosa oggetto di deposito, di cui ha la custodia.

La legge pone il principio generale della presunzione del possesso, in virtù del quale chi esercita il potere di fatto si presume possessore, salvo che si provi che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detentore (art. 1141, c. 1).

Può accadere che la detenzione si trasformi in possesso (cd. interversione del possesso o mutamento della detenzione in possesso). A tal fine non è sufficiente un cambiamento di intenzione del detentore (cioè un cambio dell’animus, che diventa possidendi) ma occorre che si verifichi una delle situazioni previste dal codice civile (art. 1141). Ad esempio: Caio possiede un appartamento e consente all’unico figlio di abitarlo (a titolo di comodato); morto Caio, il figlio (detentore) diventa possessore dell’appartamento per effetto della successione ereditaria.

Successione nel possesso in diritto privato

Il possesso si acquista con l’apprensione fisica della cosa, accompagnata dall’animus possidendi (acquisto a titolo originario). Altre volte il possessore subentra ad altro soggetto (acquisto a titolo derivativo).

In tal caso, il codice civile (art. 1146) prevede:

— la successione nel possesso: alla morte del possessore, il possesso continua nel suo erede con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto (buona o malafede, vizi etc.). Il possesso, dunque, si trasferisce all’erede (successore universale) sin dall’apertura della successione come conseguenza dell’accettazione dell’eredità;

— l’accessione del possesso: il successore a titolo particolare (legatario o acquirente per atto tra vivi) può (ma non ne ha l’obbligo) unire al proprio possesso quello del suo autore (se era in buona fede e non viziato) ai fini

dell’usucapione.

Mentre la successione nel possesso implica la continuazione del possesso del de cuius in capo all’erede senza alcuna interruzione per effetto dell’apertura della successione, l’istituto dell’accessione nel possesso implica soltanto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del proprio autore.

Perdita del possesso

La perdita del possesso consiste nel venir meno della situazione possessoria per varie ragioni (ad. es., smarrimento o distruzione della cosa; fatti impeditivi dell’esercizio del possesso; richiesta di restituzione della cosa da parte del suo titolare).  La perdita si verifica quando vengano meno gli elementi del possesso: corpus e animus.

Essendo il possesso una situazione di fatto nella quale il possessore esercita i diritti e le facoltà del proprietario, allorquando il possessore si astenga dal compiere gli atti di utilizzo, di godimento, di gestione della cosa, tipici del proprietario, si potrebbe configurare una rinuncia al possesso. Secondo la giurisprudenza anche del possesso è ipotizzabile un atto di rinuncia ed esso non richiede la forma scritta.

La rinuncia non può peraltro presumersi dalla semplice astensione dall’esercizio del possesso, in quanto sarebbe possibile conservare il possesso “solo animo” ossia con la sola intenzione di possedere, in tutti i casi in cui il possessore abbia la possibilità di ricominciare ad esercitare il possesso quando lo voglia.

La rinuncia quindi deve conseguire ad una univoca manifestazione di volontà del possessore che dichiari di non voler più possedere.

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