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Le fonti del diritto del lavoro

ricorso incidentale

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Le fonti del diritto del lavoro: quali sono

Le fonti del diritto del lavoro sono molteplici e possono essere suddivise in tre gruppi: fonti internazionali o sovranazionali; fonti legislative, statuali e regionali; fonti contrattuali, collettive e individuali.

Tra le fonti sovranazionali, rilevano: le norme internazionali di origine consuetudinaria, che sono fonti dirette in quanto in base alla la Costituzione (art. 10), l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute; le norme internazionali di natura pattizia (cioè i Trattati), che sono invece considerate fonti indirette, in quanto, per far sì che entrino a far parte dell’ordinamento giuridico e diventino, quindi, vincolanti, deve essere loro data esecuzione (e, in genere, ciò avviene con la legge che ne autorizza la ratifica); il diritto europeo, nell’ambito del quale rilevano non solo i Trattati istitutivi delle Comunità europee (es. atto costitutivo della CECA) e dell’Unione europea (Trattato sull’Unione Europea), ma anche il diritto europeo cd. derivato (es. direttive).

Particolare rilevanza hanno poi le fonti legislative, e cioè: la Costituzione; le leggi ordinarie, nonché gli atti aventi forza di legge (es. decreti legislativi); i regolamenti, emanati ad esempio dal Governo tramite decreto del Presidente della Repubblica; le leggi regionali.

Alla concreta regolamentazione della disciplina del rapporto di lavoro concorrono, inoltre, la contrattazione collettiva e il contratto individuale di lavoro: in particolare, nella contrattazione collettiva, i lavoratori e i datori di lavoro sono rappresentati dalle rispettive associazioni di categoria (sindacati e associazioni datoriali); nel contratto individuale di lavoro, invece, l’accordo viene raggiunto direttamente tra il singolo datore di lavoro e il singolo lavoratore.

Da annoverare tra le fonti del diritto vi è poi la consuetudine (o uso), consistente nella ripetizione costante e uniforme di una determinata condotta, con la convinzione dell’obbligatorietà della condotta medesima (cd. usi normativi) (art. 2078 c.c.).

Infine, per l’attuazione dei principi della Costituzione in materia di lavoro, un ruolo significativo è svolto dalla giurisprudenza costituzionale.

Come avviene l’individuazione della fonte

Data la molteplicità di fonti del diritto del lavoro, l’individuazione della disciplina concretamente applicabile al rapporto di lavoro avviene mediante il criterio gerarchico, in base al quale è stabilito un ordine di valore tra più fonti concorrenti. Per il rapporto di lavoro, la gerarchia delle fonti è la seguente: dopo i principi generali del diritto, vi è la Costituzione; le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e del diritto europeo immediatamente dispositive (nonché le decisioni degli organi europei); le leggi nazionali e gli atti aventi forza di legge; i contratti collettivi e il contratto individuale di lavoro; infine, la consuetudine e i principi interpretativi.

Le norme del contratto collettivo possono essere in contrasto con la legge?

In base al criterio dell’ordine gerarchico, poiché la norma di ordine superiore prevale su quella di ordine inferiore, le norme della Costituzione, del diritto sovranazionale e delle leggi nazionali prevalgono su quelle del contratto collettivo: le disposizioni del contratto collettivo, quindi, non possono essere mai in contrasto con la legge o derogare alla stessa. Tuttavia, il criterio dell’ordine gerarchico non ha applicazione assoluta nel campo lavoristico in quanto, a tutela del lavoratore, tra più fonti regolatrici del rapporto di lavoro, prevale quella più favorevole verso il lavoratore medesimo. Pertanto, la norma di legge può essere derogata dal contratto collettivo ogni qual volta esso preveda condizioni migliorative (cd. derogabilità in melius); viceversa, il contratto collettivo non può mai prevalere sulla legge quando disponga in senso peggiorativo per il lavoratore rispetto alla previsione legislativa (cd. inderogabilità in peius).

Le fonti del diritto del lavoro: rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale

Anche se il contratto collettivo e il contratto individuale si collocano sullo stesso piano all’interno della gerarchia delle fonti, in quanto entrambi sono espressione dell’autonomia privata, per la funzione di tutela svolta dalla contrattazione collettiva, è prevista l’inderogabilità delle disposizioni del contratto collettivo da parte del contratto individuale, fatta eccezione per l’ipotesi in cui le disposizioni del contratto individuale siano più favorevoli.

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