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Società a responsabilità limitata semplificata

ricorso incidentale

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Nozione sulla S.R.L. semplificata

La società a responsabilità semplificata è stata introdotta dal D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012, che ha inserito nel codice civile l’art. 2463bis «Società a responsabilità limitata semplificata».

La società a responsabilità limitata semplificata è una società di capitali con personalità giuridica che può essere costituita con contratto o con atto unilaterale da persone fisiche senza alcun limite di età (ciò a seguito dell’intervento del D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013, perché precedentemente poteva essere costituita solo da persone fisiche che non avessero compiuto 35 anni alla data di costituzione).

Disciplina della società a responsabilità limitata semplificata

L’atto costitutivo di una società va redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia (D.M. 138/2012).

Tra le disposizioni fondamentali che disciplinano tale tipo di società vi è quella che prevede che il capitale sociale, pari alla cifra simbolica di almeno 1 euro e in ogni caso inferiore a 10.000 euro, deve essere interamente versato alla data della costituzione mediante conferimento in denaro effettuato all’organo amministrativo.

Il D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013, è intervenuto anche sul divieto di cessione delle quote ai soci aventi un’età superiore ai 35 anni, abrogando il 4° comma dell’art. 2463bis c.c. Con tale abrogazione è stata, così, sancita la libera trasferibilità delle partecipazioni anche per la società semplificata a responsabilità limitata a qualsiasi persona fisica indipendentemente dall’età anagrafica.

Atto costitutivo

L’atto costitutivo deve indicare i seguenti elementi (art. 2463bis, comma 2, c.c.):

— il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

— la denominazione sociale contenente l’indicazione di «società semplificata a responsabilità limitata», specificando ulteriormente «unipersonale» se la società ha un solo socio;

— la sede della società (il Comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie);

— l’ammontare del capitale sociale (pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 euro);

— l’attività che costituisce l’oggetto sociale;

— la quota di partecipazione di ciascun socio;

— le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza;

— l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

— gli amministratori: Il D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013, ha introdotto la possibilità di nominare amministratori che non siano necessariamente soci (precedentemente, invece, i componenti degli organi amministrativi dovevano essere scelti tra i soci);

— il luogo e la data di sottoscrizione.

Ai sensi dell’art. 2463bis, comma 3, c.c., le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.

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