Se vuoi capire cosa siano i servizi pubblici nel diritto amministrativo e le loro caratteristiche specifiche sei nel posto giusto! Questo articolo ti darà le giuste chiavi di lettura per entrare nell’argomento.
I servizi pubblici nel diritto amministrativo: teoria soggettiva ed oggettiva
La cura degli interessi pubblici è lo scopo di ogni apparato amministrativo (Stato ed altri enti pubblici).
I servizi pubblici, in particolare, rientrano tra quelle attività materiali poste in essere dalla P.A. nei confronti della collettività indifferenziata o, a volte, nei riguardi di determinati destinatari.
I servizi pubblici si distinguono in generali, se riferiti indistintamente a tutti i cittadini (ad es.: difesa militare, sicurezza, sanità, istruzione ecc.) e speciali, laddove invece soddisfino esigenze particolari di una determinata categoria di utenti (ad es.: il servizio postale, il trasporto pubblico ecc.).
La nozione di servizio pubblico, lo sappiamo, è molto complessa: è un concetto che si colloca a confine tra il «pubblico» e il «privato», in una sorta di zona grigia che muta costantemente nel tempo a seguito di trasformazioni socio-economiche, del riassetto dei compiti dello Stato, nonché per l’evoluzione tecnico-scientifica o per l’insorgere di nuovi bisogni della collettività cui i pubblici poteri sono chiamati a far fronte.
Il legislatore, tra l’altro, non ha mai fornito una nozione espressa di servizio pubblico capace di resistere al mutare delle condizioni sopra illustrate e, conseguentemente, è spettato alla dottrina elaborare alcune spiegazioni.
In proposito ve sono due da ricordare:
- teoria soggettiva: il servizio può considerarsi pubblico in quanto venga gestito da un soggetto qualificabile come ente pubblico;
- teoria oggettiva: non è un servizio che proviene dal pubblico ma un servizio per il pubblico, cioè per la massa indeterminata dei cittadini che si trovano nelle esigenze e nelle condizioni per richiederlo.
Il principio della concorrenza nei servizi pubblici
In materia di servizi pubblici è molto importante il principio della concorrenza. Fin dalla stipulazione del Trattato di Roma (1957), il legislatore europeo, infatti, non si è mai interessato in modo specifico alla problematica dei servizi pubblici, occupandosi degli stessi (tra l’altro utilizzando la diversa terminologia di servizio di interesse economico generale) solo in relazione ad altri fini, primo fra tutti quello della instaurazione e tutela di un mercato concorrenziale.
Sullo sfondo del principio liberistico e del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, il legislatore dell’Unione ha inserito la disciplina delle imprese, prevedendo l’applicazione delle norme sulla concorrenza a tutte le imprese, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla loro natura.
La prima parte del comma 2 dell’art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’UE, ossia il TFUE, sottopone le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale «alle norme dei trattati, ed in particolare alle regole di concorrenza»: chiaro è l’intento di voler porre sullo stesso piano impresa pubblica ed impresa privata, evitando che la prima possa, in virtù della natura del soggetto proprietario, godere di un qualche trattamento di favore.
La seconda parte del comma 2 dell’art. 106 TFUE prevede, però, un’eccezione: l’applicazione delle norme sulla concorrenza alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale deve avvenire «nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata».
I servizi pubblici di interesse generale
Il nostro legislatore si è allineato a quello europeo e, nel D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, troviamo le definizioni di servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale (art. 2, comma 1, lett. h) e i)).
I servizi di interesse generale riguardano le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
I servizi di interesse economico generale, invece, sono quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.
Dalla definizione accolta dal legislatore si ricava immediatamente che i servizi di interesse generale (tra i quali rientrano i servizi di interesse economico generale) necessitano di un intervento pubblico per essere erogati, in quanto considerati dalle pubbliche amministrazioni come strumentali al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
Si tratta quindi di attività che potrebbero essere non convenienti per gli operatori di settore («non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico» o «sarebbero svolte a condizioni differenti») e che, per tale motivo e in considerazione della loro missione, sono assoggettati a obblighi di servizio pubblico (ossia quelle condizioni che consentono di assicurare l’erogazione di tali servizi a tutti gli utenti, indipendentemente dalla collocazione geografica, a un livello stabilito di qualità e a un prezzo accessibile).
Esempi di servizi di interesse generale sono i servizi di trasporto, di energia o i servizi postali.
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