Cerchi una spiegazione semplice e completa dei principi dell’organizzazione e dell’attività amministrativa? Vuoi conoscere gli elementi che li compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!
Sfogli il tuo libro di Diritto Amministrativo e si parla continuamente di principi, di principi ….. Il motivo? Senza capire i principi non vi può essere una buona comprensione della materia. Ecco perché in questo articolo ti faremo capire cosa sono questi famosi “principi”, derivanti sia dalla Costituzione che dalle norme di legge, suddividendo qui quelli relativi alla organizzazione della P.A. da quelli relativi all’attività (tieni presente, però, che questi principi, poi, nella pratica, si integrano tra loro!).
I principi dell’organizzazione amministrativa
Numerose sono le norme costituzionali che interessano l’organizzazione amministrativa e che rappresentano, quindi, dei principi-guida per il legislatore:
— il principio democratico e l’organizzazione dei pubblici uffici. L’art. 1 Cost. sancisce il principio democratico, in base al quale il popolo esercita la sovranità, fra l’altro, eleggendo i suoi rappresentanti ai vertici degli organi pubblici per esercitare il potere politico. Ai pubblici uffici, che sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, si accede invece mediante concorso, in omaggio al criterio meritocratico di selezione del personale più meritevole (art. 97 Cost.);
— autonomia e decentramento: sono proclamati dall’art. 5 della Costituzione: «La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento». Tali principi, in pratica, riconoscono i centri di potere diversi dallo Stato dotati di una più o meno ampia autonomia, pur entro i limiti del mantenimento dell’unità politica e della indivisibilità della Repubblica;
— il principio di responsabilità: enunciato dall’art. 28 Cost., tale criterio lega lo Stato e gli enti pubblici agli atti dei propri funzionari e dipendenti, a garanzia del cittadino, che in tal modo può far valere specificamente i suoi diritti. La disposizione, infatti, stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Pertanto, viene sancita l’assoggettabilità di questi ultimi alla sanzione prevista in caso di compimento di un illecito;
— sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118 Cost.). Il conferimento agli enti delle funzioni amministrative da parte della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, è regolato dai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. La distribuzione delle funzioni tra gli enti deve avvenire in modo tale che alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini (ad es., il Comune) sia attribuita la generalità dei compiti che esigenze di carattere unitario non impongano di radicare a livello più alto (sussidiarietà verticale). Il conferimento deve, inoltre, tener conto delle diverse caratteristiche strutturali, organizzative, demografiche e associative dei diversi livelli di governo e adeguarsi alle effettive capacità organizzative dell’amministrazione cui le funzioni e i compiti sono attribuiti (differenziazione ed adeguatezza).
I principi dell’attività amministrativa
L’attività della P.A. può essere compresa partendo da una serie di principi che vengono a concretizzarsi nelle norme di diritto amministrativo. Si tratta di principi stabiliti non solo dalla Costituzione ma dalle leggi ordinarie, tra cui posto di preminenza spetta alla importante legge sul procedimento amministrativo, ossia la L. 241/1990.
Per quanto riguarda la Carta costituzionale, l’articolo che delinea i principi essenziali dell’azione amministrativa è l’art. 97, secondo il quale come detto «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione»:
- il principio di legalità e la riserva di legge. Il principio di legalità si deduce dal 2° comma dell’art. 97 Cost. («I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge») ed impone lo svolgimento dell’attività amministrativa nel rispetto della legge. Ne consegue che l’amministrazione è tenuta non solo a perseguire i fini determinati dalla legge, ma anche ad operare conformemente alle disposizioni normative;
- il principio di buon andamento. L’art. 97 sancisce anche il principio di buon andamento della P.A. Si tratta di un principio generale che, preso alla lettera, sembra ribadire un concetto ovvio e pacifico. In realtà se ne possono ricavare delle specificazioni che aiutano a capire il significato esatto dell’espressione «buon andamento». Ad esempio, se l’amministrazione decide di costruire un centro sportivo e ha a disposizione un terreno adatto a tale scopo e non utilizzato per altro fine di pubblico interesse, essa non potrà espropriare il terreno di un cittadino, sacrificando il suo diritto di proprietà, se non esistono valide ragioni per giustificare questa scelta: i principi suddetti le impongono, infatti, di utilizzare il terreno che essa ha già a disposizione, se idoneo alla realizzazione del fine pubblico;
- il principio di imparzialità. Sempre l’art. 97 Cost. stabilisce il principio di imparzialità, in base al quale chi agisce per conto della pubblica amministrazione non deve operare, nello svolgimento delle sue funzioni, favoritismi o discriminazioni. L’imparzialità può essere considerata la più significativa espressione del principio di eguaglianza.
L’art. 1 L. 241/1990, invece, enuncia i criteri di economicità (obbligo per la P.A. di realizzare il miglior risultato possibile, in rapporto alla quantità di risorse a disposizione); efficacia (implica il raffronto tra i risultati programmati e quelli raggiunti); imparzialità (posizione di equidistanza dell’amministrazione rispetto a tutti gli interessi coinvolti in una determinata fattispecie) pubblicità (la P.A. deve rendere accessibili agli interessati notizie e documenti concernenti l’operato dei pubblici poteri) e, infine, trasparenza.
Il principio di trasparenza, in particolare, va inteso come diritto del cittadino di conoscere facilmente e di controllare l’attività della pubblica amministrazione, così da potersi difendere contro eventuali abusi. Come risvolto di tale principio vi è l’obbligo della P.A. di mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni riguardanti la propria attività. Ovviamente non tutte le informazioni possono essere rese di pubblico dominio, dal momento che esistono atti riguardanti settori particolari dell’attività della pubblica amministrazione (ad esempio, la difesa dello Stato, la politica economica e monetaria) o contenenti informazioni di natura strettamente personale (privacy), che non possono essere divulgati.
Dunque, la principale conseguenza dell’affermazione del principio della trasparenza è il diritto che può essere vantato da ogni cittadino di avere accesso agli atti e ai documenti elaborati dalla pubblica amministrazione e, in particolare, a quegli atti che lo riguardano direttamente. In questo modo i cittadini hanno la possibilità di controllare la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione: hanno il diritto, ad esempio, di conoscere i tempi entro i quali si porterà a termine un provvedimento, il nome del funzionario responsabile di una certa pratica e le motivazioni per cui una determinata decisione amministrativa è stata adottata. Pensiamo, ad esempio, ai concorsi pubblici: la commissione esaminatrice, infatti, deve consentire ai candidati che hanno partecipato al concorso, qualora lo richiedano, la visione delle prove da loro sostenute (ossia l’accesso agli atti del concorso).
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