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Sappiamo che, in diritto amministrativo, la competenza di un determinato organo indica il complesso di poteri e di funzioni che esso può, per legge, esercitare per perseguire fini di pubblico interesse. Essa rappresenta, cioè, la misura (o quantum) delle attribuzioni di spettanza dell’organo o dell’ufficio che ne è investito.
Il trasferimento dell’esercizio della competenza
La competenza amministrativa è retta dal principio di inderogabilità in quanto le sfere di attribuzione e le competenze sono rimesse alla volontà del legislatore (in base cioè all’art. 97 Cost.).
Tuttavia, esistono determinati istituti che, pur non operando un trasferimento della titolarità della competenza, determinano lo spostamento dell’esercizio della stessa.
In particolare, tali istituti sono:
- a) l’avocazione, da parte dell’organo gerarchicamente superiore, dell’affare per cui è competente l’organo inferiore. Il potere di avocazione esiste solo in presenza di un rapporto di gerarchia e non può mai essere esercitato quando l’atto è rimesso dalla legge alla competenza esclusiva dell’organo inferiore;
- b) la delega del potere, da parte dell’organo titolare di esso, ad altro organo amministrativo. La delega di poteri (si dice anche delegazione) comporta, quindi, il trasferimento dell’esercizio del potere da un organo ad un altro o da un soggetto ad un altro soggetto;
- c) la sostituzione, quando in caso di inerzia di un organo gerarchicamente inferiore, l’organo superiore si sostituisce ad esso nel compiere un atto vincolato.
La delega nel diritto amministrativo
Abbiamo detto, quindi, che la delega è un istituto che permette di spostare la competenza da un organo ad un altro.
Per tale ragione, essa è ammissibile solo nel caso in cui sia espressamente prevista dalla legge, importando una deroga alla competenza coperta da riserva di legge e, soprattutto, deve essere sempre conferita per iscritto, comportando appunto una deroga alla competenza.
Quanto agli effetti, la delega trasferisce dal delegante al delegato non già la titolarità del potere bensì soltanto l’esercizio di esso, mentre titolare ne resta il delegante. Per effetto della delega, quindi, il delegato viene a trovarsi, rispetto all’esercizio del potere, nella stessa posizione del delegante.
Il potere viene esercitato dal delegato in nome proprio, e di tale esercizio, ne è, pertanto, direttamente responsabile.
Il regime giuridico degli atti compiuti dal delegato nell’esercizio del potere conferitogli dal delegante è, in linea di massima, quello proprio degli atti del delegato stesso.
Il delegante, per effetto della delega, acquista, nei confronti del delegato:
— il potere di imporgli direttive relativamente agli atti da compiere nell’esercizio della delega;
— il potere di sostituzione in caso di inerzia del delegato nell’esercizio del potere delegato;
— il potere di annullamento, in sede di autotutela, degli atti illegittimi eventualmente posti in essere nell’esercizio della delega nonché il potere di revoca della delega.
Vi sono vari tipi di delega:
— delega interorganica, che si ha quando lo spostamento di competenza avviene da un organo ad un altro organo della stessa struttura amministrativa;
— delega intersoggettiva, che si ha, invece, quando lo spostamento di competenza avviene tra soggetti diversi.
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