Area giuridica, Leggi&Diritto, Università

Le fonti di diritto derivato dell’Unione europea

fonti di diritto derivato dell’Unione europea

Cerchi una spiegazione semplice e completa delle fonti di diritto derivato dell’Unione europea? Vuoi conoscere gli elementi che le compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto! 

Il diritto derivato è costituito da tutti gli atti giuridici emanati dalle istituzioni per la realizzazione degli obiettivi posti dai Trattati: i cd. atti tipici, i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e i pareri, e i cd. atti atipici, quali ad esempio atti di autorizzazione e concessione, atti interni con i quali le istituzioni regolano il proprio funzionamento, dichiarazioni e posizioni comuni, che si sono sviluppati nella prassi.

GLI ATTI LEGISLATIVI

Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, gli atti si distinguono in:

atti legislativi, così definiti perché adottati secondo la cd. procedura legislativa ordinaria disciplinata agli artt. 289 e 294 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

atti non legislativi, che hanno portata generale e sono adottati dalla Commissione su delega di un atto legislativo allo scopo di integrare o modificare elementi non essenziali di quest’ultimo.

Gli atti legislativi si distinguono a loro volta in regolamenti, direttive e decisioni, disciplinati all’art. 288 TFUE. Il medesimo articolo fa riferimento ad altre due tipologie di atti, le raccomandazioni e i pareri, che insieme ai precedenti costituiscono gli atti tipici del diritto dell’Unione.

Con il Trattato di Lisbona sono stati disciplinati per la prima volta anche i cd. accordi interistituzionali, quali atti conclusi dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione che in taluni casi possono assumere carattere vincolante.

Completano il quadro del diritto derivato gli atti atipici, così definiti perché non espressamente previsti dai trattati (trattasi, ad esempio, di regolamenti interni, risoluzioni del Consiglio europeo, libri verdi, libri bianchi etc.); sempre più frequentemente adottati dalle istituzioni, tali atti rivestono carattere generalmente politico o amministrativo.

REGOLAMENTI, DIRETTIVE E DECISIONI

I regolamenti, le direttive  e le decisioni sono atti vincolanti

I regolamenti  hanno una portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili.

La portata generale implica che il regolamento presenti il carattere dell’astrattezza, dal momento che non si rivolge a destinatari determinati né identificabili, ma a categorie considerate astrattamente e nel loro insieme. Destinatari del regolamento sono quindi tutti i soggetti giuridici dell’Unione: Stati membri e persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi. L’obbligatorietà del regolamento in tutti i suoi elementi sta ad indicare che le norme che esso pone in essere sono destinate a disciplinare la materia, gli elementi essenziali. Nessuno degli Stati membri, quindi, può applicare in modo incompleto o selettivo un regolamento dell’Unione al fine di paralizzare quelle parti dell’atto ritenute in contrasto con la legislazione nazionale. Ciò non vuol dire necessariamente che i regolamenti siano completi anzi, spesso accade che debbano essere integrati con misure di esecuzione, che possono essere adottate sia dalla stessa istituzione che ha emanato il regolamento, sia da un’altra istituzione (la Commissione, come sappiamo, ha questa funzione), sia dalle autorità nazionali.

La diretta applicabilità negli Stati membri è la caratteristica più ≪originale≫ dei regolamenti dell’Unione: sta a significare che il regolamento acquista efficacia negli Stati membri senza che sia necessario un atto di ricezione o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti statali (le sue norme sono, pertanto, self-executing).

Il regolamento ha, validità automatica in tutto il territorio dell’Unione: esso conferisce diritti ed impone obblighi agli Stati membri, ai loro organi e ai privati, come una legge nazionale, con ciò attribuendo ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

  • Le direttive sono indirizzate solo agli Stati membri (al singolo Stato o a tutti gli Stati) e non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, in quanto vincolano i destinatari solo riguardo al risultato da raggiungere lasciando piena libertà nella scelta dei mezzi e della forma.
  • La direttiva, pertanto, dovrebbe limitarsi a enunciare i principi e criteri generali. Tuttavia, sempre più di frequente presenta un carattere dettagliato che ha finito per limitare la discrezionalità dello Stato membro alla scelta della forma (legislativa o amministrativa dell’atto di recepimento.
  • Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi. Se designano i destinatari sono obbligatorie soltanto nei confronti di questi.

Quest’ultimo periodo, caratterizza ed indica la portata individuale della decisione e nello stesso momento evidenzia che in taluni casi l’atto normativo può essere privo dell’indicazione di precisi destinatari. E in tale circostanza la decisione assumerebbe portata generale: si tratta dell’ipotesi in cui il Consiglio autorizza l’avvio di negoziati relativi ad accordi internazionali oppure quando sono adottate decisioni riguardanti la composizione e la nomina di alcune istituzioni, quelle concernenti i fondi e i programmi dell’Unione.

Nella prassi, per lo più nell’ambito della disciplina sulla concorrenza, sono adottate decisioni individuali, che corrispondono alla nozione di atto amministrativo. Sono vincolanti per il destinatario ed acquistano efficacia con la notifica ai destinatari

RACCOMANDAZIONI E PARERI

Le raccomandazioni e i pareri sono atti non vincolanti per i loro destinatari.

Le raccomandazioni costituirebbero esortazioni e moniti diretti ai singoli Stati membri

I pareri equivalgono a opinioni, valutazioni delle istituzioni su una determinata tematica o questione.