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Le successioni
Nel diritto privato si ha successione quando si verifica il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici. La successione mortis causa (a causa di morte) si caratterizza per il fatto che la morte di un soggetto è il presupposto della successione. La successione a causa di morte è disciplinata dal legislatore nel libro II del codice civile.
Si ha successione a titolo universale quando l’erede succede nella universalità dei beni del de cuius (defunto) o in una quota astratta del suo patrimonio (ad es., la metà dell’intero patrimonio del defunto).
Si ha successione a titolo particolare quando un soggetto (legatario) succede in uno o più rapporti determinati o diritti reali, specificamente individuati (ad es., un determinato oggetto prezioso appartenuto al defunto) che configurano il legato.
Fasi della successione mortis causa:
— apertura: si verifica con la morte (naturale o presunta) di una persona fisica al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456);
— vocazione: indica il titolo in base al quale si succede e può essere: testamentaria o legittima (le due forme di successione possono concorrere quando il testatore ha disposto solo in parte dei suoi beni);
— delazione: indica l’offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto al quale spetta il diritto di accettare l’eredità in qualità di chiamato (una forma particolare di delazione è la rappresentazione, con la quale i discendenti subentrano al loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità: è il caso, ad esempio, dei figli che subentrano al padre nella successione del nonno, qualora il padre sia premorto).
— accettazione: è la manifestazione di volontà dell’erede (art. 459), espressa (art. 475) o tacita (art. 476), che determina l’acquisto dell’eredità che comporta la confusione dei patrimoni del defunto e dell’erede che diventano un tutt’uno (un’ipotesi particolare di accettazione è l’accettazione con beneficio di inventario che impedisce la confusione tra il patrimonio dell’erede e quello del de cuius e comporta una responsabilità limitata dell’erede, circoscritta al valore del patrimonio ereditato).
Tipi di successione:
Successione testamentaria, che si ha quando il soggetto dispone, con testamento, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. La forma più elementare e diretta di testamento è il testamento olografo, scritto, datato e sottoscritto dal testatore con le sue ultime volontà. La volontà espressa nel testamento è sempre revocabile.
Successione necessaria: viene in questione quando le disposizioni testamentarie hanno intaccato il patrimonio ereditario, in modo da ledere la quota di legittima, cioè quella parte di patrimonio di cui il testatore non può disporre liberamente con atti gratuiti (art. 536) in quanto tale quota è destinata ai legittimari che sono il coniuge (o alla parte dell’unione civile), i figli (tutti, biologici e adottivi) e loro discendenti, in rappresentazione, e gli ascendenti. Nel caso di lesione della legittima, il legittimario, può domandare che sia dichiarata l’inefficacia della disposizione testamentaria lesiva, con conseguente reintegrazione della quota di legittima.
Successione legittima: è la successione regolata dalla legge (per questo legittima) nel caso in cui manchi la successione testamentaria o il testatore abbia disposto solo di una parte dei suoi beni (art. 565). Essa riguarda il coniuge (o la parte dell’unione civile delle unioni omoaffettive), i figli (tutti, biologici e adottivi) e gli altri parenti prossimi, nell’ordine e secondo le regole stabilite dal codice civile.
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