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Trust nel diritto privato

Usucapione

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Cos’è il trust?

È un istituto di diritto privato introdotto nell’ordinamento italiano con la L. 364/1989 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja 1-7-1985. Secondo l’articolo 2 della Convenzione per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona qualora alcuni beni siano stati posti sotto il controllo di un altro soggetto nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Pertanto, nel trust tipizzato dalla norma si individuano:

1) un insieme di beni;

2) tre soggetti: il costituente (o disponente o settlor), che istituisce il trust; il trustee, ossia il soggetto onerato del controllo e della gestione dei beni; il beneficiario;

3) lo scopo di destinazione;

4) l’effetto della segregazione patrimoniale.

Esemplificando, il trust si identifica con la costituzione di un patrimonio vincolato per la realizzazione dell’interesse del beneficiario o per un fine specifico.

Costituzione del trust

Può essere fatta con atto tra vivi o mortis causa. Es., nel primo caso, con un atto unilaterale con il quale il disponente dichiara che, da un certo momento, alcuni suoi beni sono vincolati al perseguimento di una data finalità; nel secondo caso, il disponente può stabilire l’istituzione del trust nel proprio testamento.

Oggetto del trust

Oggetto del trust possono essere i beni mobili o immobili di proprietà del disponente, che in virtù del trust vengono intestati al trustee senza però entrare a far parte del patrimonio di quest’ultimo, costituendo invece una massa distinta, da gestire nell’interesse del beneficiario ovvero per un fine specifico.

Il trustee non ne può disporre in proprio, né possono essere aggrediti dai creditori del trustee.

Su tali beni il trustee ha unicamente poteri e doveri di gestione fiduciaria nei termini stabiliti dall’atto istitutivo del trust. Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni “in conformità alle disposizioni del trust” e secondo le norme impostegli dalla legge.

Soggetti del trust

Sono normalmente tre, ma esiste il caso del cd. trust autodichiarato, connotato dalla coincidenza di disponente e trustee: in tale ipotesi il trust si esaurisce nell’imposizione del vincolo su un dato bene ferma la titolarità del bene in capo al disponente che, in questo caso, assume gli obblighi finalizzati all’attuazione dello scopo di destinazione. Possono coincidere anche disponente e beneficiario.

Il trustee può essere una persona fisica o giuridica. Il beneficiario può essere indicato nominativamente o per l’appartenenza ad una categoria (es., i figli).

Scopo del trust

Le finalità per le quali il disponente costituisce un trust possono essere le più varie: esigenze di famiglia; di garanzia; di liquidazione e pagamento; di realizzazione di un’opera pubblica; di solidarietà sociale. Da questo punto di vista il trust è un istituto eclettico e complesso, per varietà e flessibilità di funzione.

In particolare, l’art. 2645ter del codice civile prevede la possibilità di destinare determinati beni alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a disabili (si veda anche la L. 112/2016 cd. legge del “Dopo di noi”), a pubbliche amministrazioni o ad altri enti, persone fisiche.

Effetto del trust

Il principale effetto del trust, funzionale al raggiungimento dello scopo, è la segregazione dei beni che ne sono oggetto. Tale effetto si ottiene mediante la separazione dei beni dal patrimonio del disponente e la costituzione di un patrimonio separato, intestato ad altro soggetto.

In quanto vincolati ad uno scopo, i beni del trust sono sottratti ai creditori del disponente che non possono aggredirli. Il trust è una limitazione, prevista dalla legge, al principio generale secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).

Tipi di trust 

Una distinzione di massima divide i trust in due categorie: quelli relativi alla famiglia (es., per assistenza di soggetti deboli) e quelli relativi all’ambito commerciale/finanziario (es., per finalità di garanzia).

Si parla di trust liberale, riguardo ai primi, e di trust commerciale, per i secondi.

Figura ricorrente è il trust immobiliare finalizzato alla protezione di beni immobili del disponente.

Le distinzioni possono essere molteplici, considerate le finalità eterogenee dell’istituto, fermo restando i suoi elementi caratteristici ed essenziali.

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