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I contratti commerciali: la compravendita

compravendita

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Definizione del contratto di compravendita nel diritto commerciale

Ai sensi dell’art. 1470 c.c. la compravendita è il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (mobile o immobile) o il trasferimento di un altro diritto — sia esso reale o di credito — verso il corrispettivo di un prezzo.

Si tratta di un contratto ad effetti reali in quanto, nella sua configurazione tipica, produce il trasferimento della proprietà della cosa per effetto del solo consenso (ex art. 1376 c.c.). Vi sono, tuttavia, alcune ipotesi in cui la compravendita ha efficacia meramente obbligatoria: non trasferisce immediatamente la proprietà della cosa, ma obbliga il venditore a trasferirla successivamente. Costituiscono esempi di vendita obbligatoria: la vendita alternativa, la vendita di cosa futura, la vendita di cosa altrui, vendita con riserva di proprietà.

Caratteri della compravendita

La compravendita è un contratto:

—   non formale, potendo essere stipulato con qualsiasi forma, a meno che la natura dell’oggetto del contratto non richieda una forma particolare (es.: un bene immobile per il cui trasferimento è necessaria la forma scritta ex art. 1350 c.c.);

—   consensuale, in quanto per il suo perfezionamento è sufficiente il solo consenso delle parti legittimamente manifestato dalle parti.

—   a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, visto che entrambe le parti ricevono un vantaggio economico in cambio e in funzione della loro prestazione,

—   normalmente commutativo: è possibile, infatti, valutare i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’atto fin dal momento della stipulazione;

Disciplina della compravendita

Le principali obbligazioni che gravano sul venditore sono:

—  consegnare la cosa;

—  far acquistare al compratore la proprietà della cosa, quando l’acquisto non è effetto immediato del contratto (art. 1476, n. 2, c.c.);

—  garantire il compratore dall’evizione e da eventuali vizi occulti della cosa.

Evizione si ha quando il compratore è spogliato dell’acquisto, in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerta un vizio nel diritto del venditore, a vantaggio di un terzo.

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da difetti che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

L’obbligazione principale del compratore consiste nel pagamento del prezzo nel modo e nel luogo stabiliti dal contratto. Il prezzo, di regola, è determinato dalle parti; ma la determinazione può anche essere rimessa ad un terzo (c.d. arbitratore). Sono a carico del compratore le spese del contratto di compravendita (art. 1475 c.c.).

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