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Apertura di credito nel diritto commerciale

apertura di credito

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Definizione

Ai sensi dell’art. 1842 c.c. l’apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

È dunque un’operazione bancaria con la quale si offre al cliente la disponibilità di una somma di denaro, di cui lo stesso cliente può disporre per le sue utilità. In particolare ai sensi dell’art. 1843 c.c. se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in una o più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi prelevamenti ripristinare la sua disponibilità.

Attraverso l’apertura di credito il cliente si assicura l’esistenza di una provvista, che può essere utilizzata anche mediante l’emissione di assegni bancari.

Essa può essere:

  • semplice;
  • in conto corrente;
  • allo scoperto;

Differenze con il mutuo

Nonostante l’affinità, è netta la differenza tra apertura di credito e mutuo: il mutuo è un tipico contratto reale, che si perfeziona come tale con la consegna del denaro. Nell’apertura di credito vi è una messa a disposizione, che presuppone un contratto già concluso per effetto del consenso manifestato legittimamente dalle parti. Quindi l’erogazione del denaro avviene sulla base di un contratto già conclusosi.

Pertanto il cliente, di fronte all’obbligo della banca di tenere a disposizione la somma di denaro, ha un diritto potestativo di utilizzare le stesse, restando in tal senso perfettamente libero. Sul punto, va sottolineato che nella anticipazione bancaria gli interessi maturano sulle somme effettivamente utilizzate e non sulla mera somma oggetto del contratto.

La stipula di contratto di apertura di credito bancario determina soltanto l’applicazione di una commissione.

Il recesso

L’aspetto della disciplina più delicato è quello del recesso:

  • se l’apertura di credito è a tempo determinato, salvo patto contrario, la banca può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, solo per giusta causa;
  • se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

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