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L’assegno bancario nel diritto commerciale

assegno bancario

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Nozione, struttura e funzione

L’assegno bancario è titolo di credito, emesso all’ordine o al portatore, con il quale il titolare di un conto corrente (traente) ordina alla propria banca (trattario) di versare una determinata somma di denaro a favore di un’altra persona (beneficiario).

L’assegno bancario ha, quindi, la struttura formale della cambiale tratta, ma svolge una funzione economica diversa: a differenza della cambiale, infatti, non è uno strumento di credito, ma uno strumento di pagamento, sostitutivo del contante, pagabile a vista (cioè all’atto della presentazione).

Normativa applicabile

La disciplina giuridica dell’assegno bancario è dettata dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (comunemente chiamato legge assegni), mentre le norme del codice civile del 1942 sui titoli di credito hanno carattere suppletivo, potendo trovare applicazione soltanto nel silenzio della legge speciale.

La normativa applicabile all’assegno bancario coincide in massima parte con la disciplina propria della cambiale-tratta, salvo alcune differenze che si ricollegano alla diversa funzione dei due titoli.

Requisiti di regolarità

L’emissione dell’assegno presuppone l’esistenza di un contratto di conto corrente, in virtù del quale la banca, espressamente richiesta, rilascia al cliente un libretto di assegni (carnet), affinché possa utilizzare le somme a propria disposizione, o comunque di fondi disponibili presso una banca (i fondi potrebbero essere stati concessi dalla banca per effetto, ad esempio, di un’apertura di credito).

L’esistenza di somme disponibili e l’autorizzazione a disporne mediante assegno costituiscono solo requisiti di regolarità, non anche requisiti di validità dell’assegno.

Se la banca rifiuta il pagamento, l’emittente (traente) e tutti gli eventuali successivi firmatari sono responsabili, in via sussidiaria, verso il legittimo possessore del documento.

Requisiti essenziali

L’assegno bancario deve contenere i seguenti requisiti di forma, che sono essenziali per la sua validità:

  • la denominazione di assegno bancario;
  • l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata (è vietata, dunque, l’apposizione di condizioni, mentre nell’ipotesi di differenza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre prevale la somma scritta in lettere);
  • l’indicazione del trattario (la cui persona deve essere distinta da quella del traente);
  • l’indicazione del luogo di pagamento. Non è indispensabile che il luogo del pagamento risulti espressamente indicato nel titolo, essendo sufficiente che esso sia determinabile;
  • la data e il luogo di emissione;
  • la sottoscrizione autografa del traente.

L’assegno rilasciato con la data in bianco (fenomeno assai frequente nella pratica, dati i termini brevi concessi per la presentazione degli assegni) è ritenuto nullo, mentre si ritiene immediatamente esigibile, anche se importa conseguenze di natura fiscale, l’assegno bancario con indicazione di data successiva a quella dell’emissione (assegno post-datato).

Qualsiasi stipulazione di interessi, inserita nell’assegno bancario, si ha per non apposta.

La circolazione dell’assegno

Abbiamo già accennato al fatto che l’assegno bancario può essere emesso sia all’ordine sia al portatore. Nel primo caso il trasferimento si attua mediante girata, a cui deve accompagnarsi la consegna del titolo; nel secondo caso si attua mediante la semplice consegna del titolo. L’assegno, comunque — oltre che secondo le leggi proprie dei titoli di credito — può anche circolare secondo le forme del diritto comune: cessione ordinaria, successione a causa di morte ecc.

Il pagamento: termini e casi

Come abbiamo già detto, il diritto del traente di ordinare il pagamento al legittimo presentatore presuppone che lo stesso abbia somme disponibili presso il trattario (rapporto di provvista) e che possa disporre di tali somme a mezzo assegno, in conformità di una convenzione espressa o tacita.

Se l’assegno non è interamente coperto, cioè se l’emittente non ha depositato in banca una somma sufficiente a pagare il portatore dell’assegno, è ammesso il pagamento parziale, che il presentatore dell’assegno non può rifiutare (in tal caso, tuttavia, le banche hanno l’abitudine di rifiutare per intero il pagamento). L’emissione di assegni senza provvista (per i quali manchi il versamento da parte dell’emittente di una somma presso la banca trattaria sufficiente a pagarli) o senza autorizzazione costituisce un illecito. Si parla al riguardo di emissione di assegni a vuoto.

L’obbligazione del traente è originaria, nel senso che sorge al momento della emissione (o rilascio) del titolo; essa, però, ha carattere sussidiario, in quanto il portatore legittimato, che voglia far valere i suoi diritti nei confronti del traente, ha l’onere di chiedere preventivamente il pagamento alla banca trattaria attraverso la presentazione dell’assegno.

La legge, però, stabilisce tassativamente dei termini massimi per esigere il pagamento, decorrenti dalla data di emissione:

  • 8 giorni, se coincidono il luogo in cui l’assegno è stato emesso e quello in cui può essere incassato (si parla, in questo caso, di assegno su piazza);
  • 15 giorni per assegni da incassare in comuni diversi da quello di emissione (si parla, in tal caso, di assegno fuori piazza).

Alla scadenza di tali termini non consegue l’automatico e necessario rifiuto a pagare della banca trattaria, ma solo la possibilità che l’ordine di pagamento venga legittimamente revocato dal traente.

La banca può rifiutare il pagamento anche per cause diverse dalla mancanza di denaro in conto (ad esempio, perché non riconosce la firma del suo cliente sull’assegno). In ogni caso, comunque, il portatore dell’assegno deve avvisare dell’accaduto il traente, dal momento che la legge accolla ad esso la responsabilità per i danni eventualmente provocati per non aver provveduto ad inviare l’avviso (ad esempio, perché nel frattempo l’assegno è stato protestato). Nell’ipotesi di rifiuto opposto dal trattario, il portatore ha diritto di ottenere il pagamento da tutti i firmatari dell’assegno (traente, giranti e loro avallanti), congiuntamente o individualmente, senza essere tenuto ad osservare l’ordine nel quale essi si obbligarono.

Lo stesso diritto spetta all’obbligato che abbia eseguito il pagamento dell’assegno, nei confronti dei firmatari che lo precedono.

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