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Il fascicolo del dibattimento
A seguito dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, il G.U.P., in udienza (od in altra apposita udienza all’uopo fissata), in contraddittorio tra le parti, deve formare il fascicolo del dibattimento, nel quale devono confluire solamente gli atti previsti dall’art. 431, tra cui gli atti irripetibili con esclusione assoluta di tutti gli atti ripetibili nel dibattimento (es. deposizioni di persone informate dei fatti raccolte dal P.M. e dalla P.G.) e che sarebbero idonei a generare un pregiudizio nei confronti del giudice del dibattimento, innanzi al quale, invece, deve formarsi la prova.
Sull’accordo delle parti nel fascicolo possono anche confluire atti delle indagini preliminari non previsti nell’elenco di cui all’art. 431, nonché gli atti di eventuali investigazioni difensive (artt. 391bis e ss.).
Viene così a formarsi il cd. doppio fascicolo: quello per il dibattimento, formato in conformità all’art. 431; quello del P.M. (ove è allegato il fascicolo del difensore: art. 391octies), dove rimangono conservati tutti gli atti delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare e che non pervengono alla immediata conoscenza del giudice dibattimentale.
Ma quali sono gli atti che vanno inseriti nel fascicolo processuale penale?
Il codice, all’art 431, detta un elenco tassativo degli atti che debbono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
In sintesi, in tale fascicolo processuale penale sono raccolti quegli atti, compiuti prima del dibattimento, che si sono formati nel contraddittorio delle parti o che sono nati fin dall’origine come non ripetibili:
– atti relativi alla procedibilità dell’azione penale ed all’esercizio dell’azione civile;
– verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
– verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pm;
– documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale ed i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
– verbali degli atti assunti negli incidenti probatori;
– verbali degli atti assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà a loro consentite dalla legge italiana;
– il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti relativi al giudizio sulla personalità dell’imputato, dell’offeso e dei testimoni, nonché, quando si procede nei confronti di un apolide o persona della quale è ignota la cittadinanza di un cittadino di uno stato non appartenente all’Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con l’indicazione codice unico identificativo;
– il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodita altrove.
Il fascicolo del PM
Il fascicolo processuale del Pubblico Ministero (art 433cpp), ha un contenuto residuale: vi sono raccolti gli atti “diversi” da quelli inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
In tale fascicolo entra la documentazione di tutti gli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria e gli atti acquisiti all’udienza preliminare unitamente al verbale dell’udienza.
Infine nel fascicolo del Pubblico Ministero confluisce anche il fascicolo del difensore.
Fascicolo processuale penale: utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del pm
Di regola, gli atti contenuti in questo fascicolo processuale del pm non possono essere letti e, quindi, non possono essere utilizzati per la decisione.
Il secondo comma dell’art. 431 c.p.p. però sostiene che “le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero nonché della documentazione relativa alle attività di investigazione difensiva”.
Una volta inserito nel fascicolo per il dibattimento, il singolo atto può essere letto e diventa utilizzabile ai fini della decisione finale.
Ciò non comporta necessariamente che le parti rinuncino a sentire oralmente il dichiarante in dibattimento, anche se nella maggior parte dei casi questo sarà il probabile effetto dell’accordo.
Per uno schema del processo penale si veda, della Casa Editrice Simone, il Vol. 54A/7 “L’esame di avvocato diritto processuale penale” Cap.1; per un approfondimento degli argomenti trattati si veda della Casa Editrice Simone il Vol. 7 “Manuale di diritto processuale penale” e il Vol. 7/1” Compendio di diritto processuale penale”