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La proprietà nel diritto privato

proprietà nel diritto privato

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Definizione di proprietà

Nel codice civile (art. 832) la proprietà è definita come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Caratteri del diritto di proprietà

Diritto di godere: decidere se, come e quando utilizzare la cosa nell’ambito della sua destinazione naturale o assegnata dal legislatore (es., utilizzo un terreno agricolo per coltivazione)

Potere di disporre della cosa: es., alienare la cosa o locarla; costituirvi una servitù, un usufrutto; disporne con testamento.

In modo pieno ed esclusivo: la proprietà è il diritto con le facoltà più ampie riconosciute dal nostro ordinamento. Esso consente ogni lecita utilizzazione del bene (pienezza), con la facoltà di escludere chiunque altro dal godimento del bene (esclusività).

Limiti al diritto di proprietà

Comprimono le facoltà che costituiscono il contenuto del diritto di proprietà e sono posti dalla legge per motivi di interesse pubblico o nell’interesse privato.

I motivi di interesse pubblico dipendono dalla funzione sociale che la Costituzione assegna alla proprietà (42, co. 2, Cost.). Un esempio è dato dall’espropriazione per pubblica utilità, che comporta la perdita del diritto di proprietà per motivi di interesse pubblico, con la corresponsione di un indennizzo.

I limiti nell’interesse privato e regolano i rapporti tra proprietà vicine (es., le distanze tra le costruzioni o per l’apertura di finestre). In questo ambito rilevano: il divieto di immissioni (art. 844 c.c.) cioè il divieto di cagionare dal proprio fondo propagazioni (di fumo, calore, rumore, onde elettromagnetiche ecc.) che superino la normale tollerabilità tenendo conto della situazione dei luoghi; il divieto di atti emulativi (art. 833 c.c.) ossia gli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri (ad esempio piantare una siepe al solo scopo di togliere una veduta ad un vicino).

Acquisto della proprietà nel diritto privato

L’acquisto del diritto di proprietà può derivare dal trasferimento da parte del precedente titolare (es., per vendita della cosa, per successione ereditaria) oppure essere la conseguenza di alcuni fatti che hanno per effetto l’acquisto della proprietà di un bene, senza che tale effetto derivi dalla trasmissione da un precedente titolare. Si parla, dunque, di modi d’acquisto a titolo derivativo e modi d’acquisto a titolo originario.

Sono modi di acquisto a titolo originario:

— l’occupazione, ossia la presa di possesso delle cose mobili che non sono di proprietà di nessuno (es., animali oggetto di caccia e pesca) o che sono state abbandonate (es., un oggetto gettato tra i rifiuti);

— l’invenzione, ossia il ritrovamento di cose smarrite che non siano richieste dal proprietario entro un anno dalla consegna al sindaco del luogo del ritrovamento.

— l’accessione, ossia l’acquisto a favore del proprietario della cosa principale quando una proprietà preesistente (es., il suolo) attira nella sua orbita altre cose che prima ne erano estranee (es., la costruzione realizzata sul suolo altrui). Il codice civile disciplina varie ipotesi (artt. 934 ss.)

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