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L’iter del processo penale

Iter nel processo penale

Cerchi una spiegazione semplice e completa dell’iter del processo penale? Vuoi conoscere gli elementi che la compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!

Il procedimento e processo penale: differenza

Quando si parla di processo penale si vuole ricomprendere sia il momento iniziale sia tutte quelle fasi mediante le quali l’iter si protrarrà fino alla fase del dibattimento. Il procedimento rappresenta quindi una parte del processo penale ed è improprio utilizzare i due termini per riferirsi al medesimo concetto.

Quando inizia il processo penale?

L’art. 330 c.p.p. prevede che “Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”.

Il procedimento penale ha inizio nel momento in cui una notizia di reato viene iscritta in un apposito registro conservato presso l’ufficio del pubblico ministero. L’art. 335 c.p.p. prevede che il pubblico ministero iscrive nel registro le notizie di cui prende conoscenza di propria iniziativa o che gli vengono comunicate dalla PG o da altri, comprendendo anche le ipotesi di procedibilità (quindi istanza, querela, richiesta di procedimento). Dal momento dell’iscrizione nel registro iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

Il processo penale: Le indagini preliminari

Il passaggio immediatamente successivo dell’iter processuale è rappresentato dalla fase delle indagini preliminari. Esse si definiscono “preliminari” perché hanno l’obiettivo di verificare se vi siano o meno i presupposti per l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.

Il loro svolgimento è regolato dagli artt. 326ss c.p.p. ed esse costituiscono la prima fase del dell’iter del procedimento penale, volta ad accertare se sussistono elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, quindi utile a decidere se formulare la richiesta di rinvio a giudizio o chiedere l’archiviazione del procedimento.  E’ in questa fase del procedimento che potenzialmente si può fare richiesta di incidente probatorio (392 c.p.p.). Quest’ultimo è un di un provvedimento di carattere eccezionale che consente di anticipare l’esame della prova allo scopo di evitare che la stessa per svariate ragioni non possa essere assunta durante il dibattimento luogo nel quale vanno normalmente assunte le prove.

La richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio

Nell’iter processuale della fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero fa richiesta di archiviazione o decide di formulare la richiesta di rinvio a giudizio

La richiesta di archiviazione viene presentata quando giudice ritiene ai sensi degli artt. 411 e 415,  che la notizia di reato non è fondata e per cui inidonea per sostenere un’accusa in giudizio; il reato è estinto;  quando non sussistono le condizioni di procedibilità; quando l’autore del reato è ignoto; quando il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Con la richiesta di rinvio a giudizio, la persona che fino a quel momento ricopriva il ruolo di indagato acquisisce il ruolo di imputato.  La richiesta di rinvio a giudizio da parte del pm , viene effettuata presentando istanza alla cancelleria del giudice per l’udienza preliminare (GUP) competente che fisserà la data di udienza preliminare.

Udienza preliminare

L’iter processuale segue con l’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio, dinnanzi al pubblico ministero e del difensore dell’imputato. La presenza dell’imputato non è però obbligatoria. Qualora l’imputato non è presente in quanto vi ha espressamente rinunciato, il giudice potrà procedere ugualmente; se invece l’imputato non è presente per caso fortuito o forza maggiore o per altro legittimo impedimento, allora il giudice dovrà rinviare a nuova udienza, disponendo che sia rinnovato l’avviso all’imputato.

L’udienza preliminare presenta una duplice caratteristica: in primo luogo in tale fase l’imputato può presentare richiesta per l’accesso ai riti alternativi quale il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta delle parti il cd. patteggiamento. Qualora l’imputato non opti per tale scelta e quindi decida di essere giudicato secondo le forme del procedimento ordinario, si possono avere due possibilità:

la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere se il giudice reputa l’accusa non fondata (425) o emissione del decreto che dispone il giudizio.(429)

Dibattimento

Il giudice dell’udienza preliminare (G.U.P.) ha il compito di verificare se vi siano elementi idonei a sostenere l’accusa nei confronti dell’imputato e, se ritiene che vi siano, emette un decreto con cui dispone la comparizione in giudizio. Con tale decreto si avrà lo svolgimento di una serie di atti preliminari, atti introduttivi, della fase dibattimentale.

Il dibattimento è il cuore dell’iter processuale penale in quanto è la sede naturale della formazione della prova nel rispetto del contraddittorio delle parti; nell’ipotesi in cui una delle parti voglia procedere all’escussione di uno o più testi, periti, consulenti tecnici e delle persone indicate nell’art. 210 c.p.p. sarà suo onere presentare la cd. lista testi presso la cancelleria del giudice nei 7 giorni che precedono l’udienza, con l’indicazione delle circostanze su cui verterà l’esame.

Prima di dare avvio al dibattimento, il presidente controlla ai sensi dell’art. 484 c.p.p. la regolare costituzione delle parti e, nel caso in cui non sia presente in udienza il difensore dell’imputato, provvede a nominarne un altro in qualità di sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.

Una volta compiute le attività preliminari, il presidente dichiara aperto il dibattimento ai sensi dell’art. 492 c.p.p. Durante il dibattimento vengono acquisite le prove e vengono sentiti gli eventuali testimoni del pubblico ministero, della difesa, e della parte civile qualora si sia costituita.

L’istruzione dibattimentale

Nella fase dell’iter dibattimentale si inserisce la fase dell’istruzione dibattimentale

Essa rappresenta il momento centrale del processo penale in cui attraverso i mezzi di prova si acquisisce e si forma la prova dinanzi al giudice.

Essa inizia con l’assunzione delle prove richieste dal Pubblico Ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste dalle altre parti (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria ed imputato), secondo l’ordine previsto dall’art. 493, comma 2 (art. 496). Le parti, però, possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove stesse.

Per quanto attiene alle modalità dell’esame testimoniale, l’art. 497 stabilisce che i testimoni sono esaminati l’uno dopo l’altro, secondo l’ordine prescelto dalle parti . Prima dell’esame, il testimone deve prestare giuramento, leggendo la formula indicata nella norma citata. Tale adempimento è previsto a pena di nullità (art. 497, commi 2 e 3).

L’esame delle parti private (art. 503 c.p.p.) si svolge senza vincolo di giuramento ed è finalizzato all’acquisizione di informazioni dalle parti stesse del processo, cioè dall’imputato, dalla parte civile che “non debba essere esaminata in qualità di testimone”, dal responsabile civile e dalla persona civilmente obbligata.  La perizia è un mezzo di prova che viene utilizzato quando è necessario svolgere indagini o acquisire elementi o valutazioni che richiedono determinate competenze di tipo tecnico, scientifico o artistico per cui il giudice ha bisogno del sostegno di una persona esperta; in fase di decisione il giudice non è vincolato a quanto risultato dalla perizia, tuttavia può discostarsene fornendo un’adeguata motivazione (libero convincimento del giudice).

L’iter processuale prosegue con la discussione e si conclude con la decisione o sentenza

Terminata tale fase del contraddittorio orale, il pubblico ministero, il difensore e la parte civile se costituiscono precisano le rispettive conclusioni al giudice del dibattimento nella discussione finale.

Dopo la discussione, si avrà l’emissione di una sentenza motivata che può essere di proscioglimento (che a sua volta può essere sentenza di non doversi procedere o sentenza di assoluzione) o di condanna quando l’imputato è stato giudicato responsabile del reato a lui contestato.

Questo segna la fine del processo del primo grado e anche la fine dello schema sul processo penale.

Per uno schema del processo penale si veda, della Casa Editrice Simone, il Vol. 54A/7 “L’esame di avvocato diritto processuale penale” Cap.1; per un approfondimento degli argomenti trattati si veda della Casa Editrice Simone il Vol. 7 “Manuale di diritto processuale penale” e il Vol. 7/1” Compendio di diritto processuale penale”