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Il legato nel diritto privato

legato nel diritto privato

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Il legato: definizione

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, in base alla quale un soggetto, legatario, succede in uno o più determinati diritti reali (es., usufrutto) o in uno o più rapporti determinati (es., un credito), che non vengano considerati come quota dell’intero patrimonio (es., in un testamento, l’assegnazione di uno o più mobili determinati configura un legato; l’assegnazione in generale di tutti i mobili configura eredità).

L’equiparazione tra legato e successione a titolo particolare consente di distinguere il legato dall’istituzione di erede: mentre l’erede subentra nella situazione patrimoniale del defunto globalmente considerata, nel legato si ha soltanto la successione in singoli, specifici rapporti che facevano capo al defunto.

Lo studio del diritto privato richiede la conoscenza degli elementi essenziali di questo istituto disciplinato dal codice civile (artt. 649 ss.).

Fonti del legato

L’atto con il quale si dispone un legato è il testamento. Eccezionalmente, il legato può aver luogo in da diposizioni di legge (es., assegno vitalizio ex art. 580 a favore del figlio non riconoscibile).

Soggetti del legato nel diritto privato

I soggetti del legato sono tre:

— il disponente, cioè colui che ha redatto il testamento nel quale è contenuta la disposizione a titolo di legato;

— l’onerato, ossia la persona tenuta ad adempiere il legato, normalmente l’erede (ma può essere anche un legatario e, in tal caso, si avrà un sublegato); in presenza di più eredi il testatore ha facoltà di scegliere quali eredi debbano eseguire il legato;

— il legatario (o «beneficiario» o «onorato»), ovvero colui a favore del quale è fatto il legato. Il legatario deve essere determinato dal testatore (ma l’art. 631, co. 2, c.c. consente al testatore di affidare all’onerato o ad un terzo la scelta del legatario tra più persone indicate dal testatore o appartenenti a gruppi di persone da lui determinate).

Il beneficiario può anche essere uno dei coeredi: in tal caso si avrà il prelegato (art. 661 c.c.)

Legato in sostituzione e in conto di legittima

Il beneficiario del legato può essere un erede legittimario (coniuge, figli) al quale il testatore abbia deciso di assegnare beni e somme determinate. Ai legittimari spetta in ogni caso la quota di legittima, ossia quella parte di patrimonio di cui il testatore non può disporre liberamente proprio perché ad essi riservata.  In tale ipotesi il legato potrà essere:

— in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.): il legittimario può scegliere di rinunciare al legato e chiedere la legittima (acquistando la qualità di erede) oppure conseguire il legato, non diventando erede e perdendo il diritto a chiedere il supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore alla legittima;

— in conto di legittima (art. 552 c.c.): in questo caso i beni e le somme vanno calcolati ai fini della legittima e il legittimario può chiedere il supplemento se il loro valore è inferiore all’entità della legittima.

Per stabilire che un legato è in sostituzione anziché in conto di legittima è necessario che dal testamento risulti una manifestazione certa e univoca di volontà del testatore.

Oggetto del legato

Il legato è, normalmente, un’attribuzione patrimoniale a favore del legatario, fatta con spirito di liberalità, che porta al legatario un vantaggio patrimoniale (es. attribuzione di u diritto su di un bene); tuttavia, può anche non avere un vantaggio diretto per il legatario (es., legato di determinati beni ad un istituto di cultura al solo scopo di conservarli).

In ogni caso il legatario è tenuto ad adempiere il legato e ogni altro onere a lui imposto (pesi e debiti di qualsiasi genere) nei limiti del valore della cosa legata (art. 671 c.c.)

Acquisto del legato

Il legato si acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.), a differenza di quanto avviene per l’eredità. La ratio del diverso trattamento riservato al legatario rispetto all’erede sta nel fatto che il legato non espone mai il suo destinatario al rischio di una perdita economica, al contrario dell’istituzione ereditaria che può essere anche passiva (per l’eventuale prevalere dei debiti sull’attivo).

È però ammessa la rinunzia al legato per salvaguardare sempre la volontà del beneficiario.

Tipi di legato

Il codice civile reca numerose tipologie di legato (artt. 651 ss):

— di cosa dell’onerato o di un terzo (art. 651);

— di cosa solo in parte del testatore (art. 652);

— di cosa generica (art. 563);

— di cosa non esistente nell’asse ereditario (art. 654);

— di cosa da prendersi da un certo luogo (art. 655);

— di cosa del legatario (art. 656);

— di cosa acquistata dal legatario (art. 657);

— di credito o di liberazione dal debito (art. 658);

— a favore del creditore (art. 659);

— di alimenti (art. 660).

Le ipotesi tipiche non sono tassative; nella pratica il legato viene usato per molteplici esigenze che danno luogo a sempre nuove fattispecie.

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