Cerchi una spiegazione semplice e completa della multiproprietà in diritto privato? Vuoi conoscere gli elementi che la compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!
Cos’è la multiproprietà
Nel diritto privato si parla di multiproprietà con riferimento alla multiproprietà immobiliare che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un bene immobile da parte di più soggetti
Il codice civile non disciplina la multiproprietà immobiliare in quanto tale; la legge speciale definisce il contratto di multiproprietà come “il contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione”.
Questa definizione è contenuta nell’art. 69, D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) che artt. 70-81bis detta la disciplina del contratto.
Elementi del contratto di multiproprietà
Contratto oneroso: per l’acquisizione del diritto il consumatore deve corrispondere un prezzo e farsi carico dei costi e delle spese che ne derivano (es., di gestione, di manutenzione);
Durata superiore ad un anno: nel conteggio della durata annuale sono inclusi i periodi di proroga e di rinnovo del contratto;
Parte acquirente: è il consumatore, ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Parte venditrice: è l’operatore, ossia il professionista che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
Diritto di godimento: il contratto comporta l’acquisto del diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento;
Per più di un periodo di occupazione: non è prevista una durata minima del periodo di godimento dell’immobile, bensì soltanto che il diritto dev’essere goduto in più periodi (mentre è prevista una durata minima del contratto, superiore ad un anno).
Il diritto di godimento oggetto del contratto
La multiproprietà immobiliare è caratterizzata dalla titolarità di un diritto di natura reale, assimilabile alla proprietà.
Il multiproprietario ha diritto di godere dell’immobile in modo pieno ed esclusivo; egli può disporre del suo diritto, trasmettendolo agli eredi e cedendolo ai terzi, e può esercitare le azioni a tutela del diritto di proprietà.
La particolarità è che il suo diritto è limitato ad un periodo prestabilito e che, per definizione, lo stesso immobile è condiviso con altri soggetti che ne godono in periodi diversi.
Questo intreccio spiega la complessità dell’istituto e la mancanza di unanimità di vedute sulla natura giuridica della multiproprietà immobiliare, sotto molti aspetti riconducibile alla comunione ordinaria (artt. 1100 ss. c.c.) ma non del tutto. La varietà di orientamenti resta insuperabile, pur dopo la disciplina legislativa del contratto di multiproprietà
Il contratto di multiproprietà nel diritto privato
Essendo diffuso nella prassi commerciale e nel settore del turismo, il legislatore ha sentito l’esigenza di dettare norme a tutela della parte acquirente (consumatore) che nella trattativa commerciale rappresenta la parte debole.
Ecco in sintesi i punti salienti della normativa a tutela del consumatore (artt. 70-81bis, D.Lgs. 206/2005):
— informativa pubblicitaria e precontrattuale: se un contratto di multiproprietà viene offerto al consumatore in persona, nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore deve indicare chiaramente, nell’invito, lo scopo commerciale e la natura dell’evento. Prima della conclusione del contratto, l’operatore deve fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, tutte le formazioni rilevanti (sui beni, sui costi, sulla risoluzione del contratto ecc.), tramite il prospetto informativo su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore;
— forma del contratto: per la massima tutela è la forma scritta, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell’Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino;
— recesso: al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni per recedere dal contratto, senza specificare il motivo. Gli altri casi di recesso (es., mancata consegna del prospetto informativo) sono disciplinati dall’art. 73 del Codice del consumo. Il consumatore che esercita il diritto di recesso non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalità.
Hai bisogno di altre spiegazioni semplici di diritto privato? Qui puoi trovare il compendio, gli elementi, gli schemi e schede di diritto privato, gli elementi, il codice civile e il codice civile esplicato.