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La successione ereditaria nel diritto di famiglia

successione ereditaria

La successione ereditaria

Nel diritto di famiglia, la successione ereditaria rileva come fenomeno che assicura la continuità, la conservazione e la stabilità del patrimonio del defunto, nell’ambito della famiglia di appartenenza.

Tale successione è detta legittima perché opera per legge, qualora il defunto non abbia disposto dei suoi beni, in tutto o in parte, mediante testamento.

A ciascun familiare, in base al suo legame con il defunto, è destinata una parte del patrimonio ereditario, più o meno grande (le quote sono stabilite dal codice civile, artt. 565-585), a seconda che siano presenti o manchino altri familiari.

In presenza di testamento, ai familiari più stretti (coniuge, figli, ascendenti) la legge garantisce comunque una quota del patrimonio ereditario. (FAI RINVIO LE SUCCESSIONI altro articolo di diritto privato)

Categorie di successibili

Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali (es., fratelli), agli altri parenti. In mancanza, si devolve allo Stato.

La chiamata dei successibili di una categoria esclude le altre (così la categoria dei discendenti esclude le altre, ad eccezione del coniuge).

Nuovo diritto di famiglia e successione legittima

Le riforme sul diritto di famiglia hanno inciso sulla disciplina della successione legittima riguardo ai soggetti da inserire nelle categorie di successibili. Vediamo in che termini

1) Coniuge superstite: la L. 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso ha equiparato la parte dell’unione civile al coniuge; il convivente non ha i diritti successori del coniuge e può succedere solo per testamento.

Figli: la riforma del 1975 ha equiparato i figli cd. naturali ai figli cd. legittimi, riconoscendo ai primi sostanzialmente gli stessi diritti successori dei figli nati nel matrimonio (i figli succedono in parti uguali). Dopo la Riforma sulla filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013), tutti i figli (compresi gli adottati) succedono ai propri genitori, senza alcuna residua preferenza per i figli nati nel matrimonio, compresa la facoltà di commutazione (ossia la possibilità che avevano i figli cd. legittimi di soddisfare in danaro la porzione spettante ai figli naturali, per estrometterli dalla comunione ereditaria) che è stata soppressa.

2) Genitori, fratelli e sorelle (e loro discendenti) e ascendenti: succedono soltanto se il de cuius muore senza lasciare figli.

Per effetto della Riforma sulla filiazione, il legame di parentela (art. 74 c.c.) si considera sussistente tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.

3) Altri parenti, fino al sesto grado: succedono quando non vi sono altri successibili.

Successione ante riforma diritto di famiglia

Prima della riforma del diritto di famiglia 1975 il coniuge superstite aveva diritto all’usufrutto di una quota di eredità. In seguito alla riforma del 1975 al coniuge è stato riconosciuto il diritto di proprietà alla quota di eredità prevista dal codice civile, a seconda che concorra o meno con i figli. Tale diritto, nel 2016, è stato esteso alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Riguardo ai figli, prima della riforma del 1975, il codice civile stabiliva la successione dei figli legittimi in parti uguali, mentre i figli naturali conseguivano metà della quota riservata ai legittimi, sempre che complessivamente la quota dei figli legittimi non restasse inferiore al terzo dell’eredità.

In sostanza, la tutela dei figli naturali era minima e in subordine a quella dei figli legittimi. Con l’entrata in vigore della riforma del 1975 e, ancor più incisivamente, con la Riforma della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013), tutti i figli biologici (legittimi e naturali) e adottivi hanno gli stessi diritti successori.

Riguardo ai parenti, la Riforma della filiazione ha dato piena rilevanza, ai fini della successione, alla parentela cd. naturale, ossia quella che si forma fuori dal matrimonio, per effetto del legame di filiazione all’interno della famiglia formata dai conviventi: es., la famiglia formata da figli e genitori non uniti in matrimonio e rispettivi parenti (nonni, zii, cugini).

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