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Definizione dei contratti di borsa
Il codice civile non contiene una disciplina specifica dei c.d. contratti di borsa ne provvede alla individuazione degli stessi.
La denominazione di ≪contratti di borsa≫ si riferisce pertanto ad alcuni contratti formati attraverso la pratica delle borse, originariamente regolati solo dagli usi di borsa e inquadrabili nello schema generale della compravendita.
Disciplina
I contratti di borsa sono in effetti compravendite mobiliari, in quanto l’oggetto e costituito da titoli di credito o divise.
Essi si ripartiscono in due grandi categorie: contratti a contanti (o a pronti, se l’esecuzione del rapporto e immediata) e contratti a termine (se l’esecuzione del rapporto e differita).
Tra i contratti a termine vi sono i contratti a premio con cui uno dei contraenti, mediante il pagamento di un compenso (premio), si riserva la facolta di recedere dal contratto o di variarne il contenuto (scegliendo fra acquisto e vendita dei titoli oppure decidendo il quantitativo di titoli che intende contrattare).
Unico contratto di borsa regolato, invece, dal codice civile e quello di riporto (artt. 1548-1551), che si determina quando un soggetto (riportato) trasferisce ad un altro (riportatore) la proprietà di titoli di credito di una data specie verso il pagamento di un prezzo; il riportatore si obbliga a trasferire al riportato la proprieta di altrettanti titoli della stessa specie, contro il rimborso del prezzo, alla scadenza di un termine stabilito. La differenza in piu sul prezzo e detta riporto; la differenza eventualmente in meno, deporto.
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