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Le società cooperative

società cooperative

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Definizione

Le società cooperative sono predisposte per l’esercizio collettivo a scopo mutualistico di imprese commerciali e non. La partecipazione alle stesse, pertanto, si determina essenzialmente in relazione alla identità dei bisogni sentiti dai soci e alla possibilità di una soddisfazione di essi attraverso lo svolgimento dell’attività sociale.

Scopo mutualistico

Le cooperative vengono indicate come «società mutualistiche», proprio in relazione al fatto che caratteristica fondamentale di tali società è lo «scopo mutualistico», che si pone come presupposto legale di queste particolari organizzazioni sociali.

In particolare, lo scopo mutualistico è l’intento di fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato operando singolarmente.

In tali società, l’impresa viene collettivamente esercitata dalle stesse persone che usufruiranno poi dei beni o servizi da essa prodotti: nelle società mutualistiche, dunque, soci e destinatari dell’attività sociale sono le medesime persone.

La riforma del diritto societario ha profondamente inciso sulla disciplina delle cooperative, riscrivendola quasi integralmente. La più significativa modifica apportata dalla riforma riguarda la distinzione, al loro interno, tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative non a mutualità prevalente, con riserva delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali solo in favore delle prime.

Ai sensi dell’art. 2512, sono società cooperative a mutualità prevalente, quelle che:

1)  svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2)  si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3)  si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La disposizione di cui al successivo art. 2513, detta, poi, taluni criteri per la definizione del concetto di prevalenza, mentre l’art. 2514 descrive i requisiti di non lucratività che le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti.

Tipologie di cooperative

Il fenomeno cooperativo, con il quale si attua la c.d. «autogestione dell’impresa», si manifesta in vari campi:

— consumo: (es.: cantine sociali, latterie sociali ecc.) la cooperativa procura ai soci beni a prezzo di costo lievemente aumentati per le spese generali ma comunque a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;

— produzione: (es.: cooperative agricole in generale ecc.) i soci conferiscono i loro prodotti alla cooperativa e, tramite la stessa, li vendono direttamente ai consumatori, eliminando ogni intermediario;

— lavoro: la cooperativa impiega direttamente il lavoro dei soci;

— costruzione: (es.: cooperative edilizie) la cooperativa ha come scopo la costruzione di edifici, da assegnarsi in proprietà ai soci, con divieto di alienazione ai non-soci ed esclusione di ogni profitto per la società;

— credito: (es.: banche popolari) la cooperativa esercita il credito a vantaggio dei soci, ai quali distribuisce, sia pure in misura limitata, anche gli utili conseguiti.

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