Stai studiando per un esame universitario o per un concorso e hai bisogno di sapere cos’è il contratto di lavoro subordinato? Sei nel posto giusto!
Attualmente, la dottrina prevalente e la giurisprudenza sono concordi nel sostenere la natura contrattuale del rapporto di lavoro subordinato: il contratto è cioè necessario perché abbia origine il rapporto di lavoro subordinato e trovi applicazione la relativa disciplina tipica.
I soggetti
Del contratto di lavoro sono parte il lavoratore e il datore di lavoro: il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività di lavoro e quest’ultimo si obbliga a corrispondere al primo la retribuzione. Tali soggetti (detti anche «parti» o «contraenti») devono presentare determinati requisiti, alcuni derivanti dalle norme di carattere generale, altri peculiari della disciplina del diritto del lavoro: tali requisiti, detti soggettivi, sono la capacità giuridica e la capacità d’agire.
La capacità giuridica consiste nell’attitudine giuridicamente riconosciuta ad essere titolare di diritti e obblighi e costituisce il necessario presupposto di un qualsiasi contratto, compreso quello di lavoro subordinato. La capacità di agire indica, invece, l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria situazione giuridica: in particolare, nel diritto del lavoro, essa designa la capacità di stipulare il contratto di lavoro e di esercitare i diritti e le azioni che ne discendono.
Mentre per il datore di lavoro valgono i comuni criteri stabiliti dal codice civile (acquista la capacità giuridica alla nascita e la capacità d’agire al compimento dei 18 anni), per il lavoratore valgono regole diverse: la capacità giuridica si acquista al compimento dell’età anagrafica stabilita dalla legge per l’accesso al lavoro che, fermo restando l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione, coincide con l’età minima di 16 anni (cd. capacità giuridica speciale); la capacità d’agire può acquistarsi anche prima dei 18 anni di età. Infatti, una volta raggiunta l’età minima fissata dalla legge per l’accesso al lavoro (come visto, di regola, 16 anni), è anche possibile stipulare direttamente il contratto di lavoro ed esercitare i diritti e le azioni che da esso derivano.
Quali sono le caratteristiche del contratto di lavoro subordinato?
Il contratto di lavoro, oltre ad essere oneroso e sinallagmatico, presenta anche altre caratteristiche. È infatti un contratto commutativo, nel senso che la legge e i contratti collettivi stabiliscono esattamente l’entità delle prestazioni e delle controprestazioni; eterodeterminato, poiché il contenuto del contratto di lavoro, ovvero la disciplina del rapporto da esso nascente, è in gran parte predeterminato, dovendosi recepire le disposizioni di legge e del contratto collettivo, con un limitato margine per l’autonomia negoziale individuale.
Quali sono i requisiti del contratto di lavoro subordinato?
Il contratto di lavoro, per essere valido, deve presentare determinati requisiti, che corrispondono a quelli previsti per la disciplina del contratto in generale (art. 1325 c.c.). In particolare, sono richiesti: la volontà, in quanto il contratto di lavoro si costituisce mediante l’accordo del datore di lavoro e del prestatore di lavoro; la causa che, nel contratto di lavoro, può identificarsi nello scambio tra lavoro e retribuzione; l’oggetto, costituito dalla prestazione e dalla retribuzione; la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (forma vincolata).
I requisiti appena descritti sono essenziali: questo vuol dire che, se mancano, il contratto è nullo. Tuttavia, come per qualsiasi negozio giuridico, anche per il contratto di lavoro subordinato, possono esistere requisiti accidentali, che non sono cioè necessari all’esistenza del contratto di lavoro ma, una volta inseriti nel contratto medesimo, ne diventano parte integrante e incidono, quindi, sulla sua efficacia.
Gli elementi accidentali più frequenti del contratto di lavoro sono la condizione e il termine. La condizione rappresenta un avvenimento futuro e incerto che incide sull’efficacia del contratto e, secondo i principi civilistici, può essere sospensiva (nel qual caso gli effetti del contratto si producono solo al verificarsi dell’evento) o risolutiva (in questo caso, il rapporto cessa al verificarsi dell’evento). Un esempio di condizione sospensiva nel rapporto di lavoro è il patto di prova (art. 2096), clausola con la quale le parti subordinano (condizionano) l’assunzione definitiva del lavoratore all’esito positivo di un periodo di prova.
L’apposizione di un termine al contratto di lavoro fa sì, invece, che esso sia sottoposto ad una scadenza predeterminata.
Per l’approfondimento dello studio del contratto collettivo, si rinvia al Compendio di diritto del lavoro e al Manuale di diritto del lavoro delle Edizioni Simone.