La competenza in diritto amministrativo è uno dei concetti fondamentali da inquadrare per affrontare con serenità l’esame o una prova di un concorso.
La competenza fa infatti riferimento ad un determinato organo amministrativo e indica il complesso di poteri e di funzioni che esso può, per legge, esercitare per perseguire fini di pubblico interesse.
Essa rappresenta, in pratica, la misura (o quantum) delle attribuzioni dell’organo (o dell’ufficio) che ne è investito.
In Diritto Amministrativo il principio della competenza trova consacrazione nell’art. 97 della Costituzione il quale, con l’affermare al secondo comma che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione e col ribadire, al terzo comma, che nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, ci fa capire che:
— la competenza deve essere determinata sempre per legge;
— il principio di competenza trova il suo fondamento nel principio di buona amministrazione.
Competenza per materia, per grado e per territorio
In genere la competenza viene distinta nelle seguenti categorie:
- Competenza per materia: comporta la ripartizione delle varie attribuzioni con riferimento ai singoli compiti, per cui vengono a formarsi vari settori all’interno della P.A., caratterizzato ciascuno da un compito particolare (ad esempio si pensi ai Ministeri, ciascuno al vertice di un particolare ramo dell’amministrazione: salute, lavoro, istruzione ecc.).
- Competenza per territorio: presuppone identità di competenza per materia e comporta, all’interno di uno stesso ramo dell’amministrazione, la ripartizione delle attribuzioni con riferimento all’ambito territoriale di un dato organo.
- Competenza per grado: presuppone identità di competenza per materia e per territorio e interessa, quindi, organi di uno stesso ramo dell’amministrazione. In base alle attribuzioni per grado viene, in pratica, a formarsi una piramide che ha il suo vertice nel Ministro e giunge agli organi periferici che ne costituiscono la base.
Il trasferimento dell’esercizio della competenza
Abbiamo detto che la competenza amministrativa è retta dal principio di inderogabilità in quanto le sfere di attribuzione e le competenze sono rimesse alla volontà del legislatore (art. 97 Cost.).
Tuttavia esistono determinati istituti che, pur non operando un trasferimento della titolarità della competenza, ne determinano uno spostamento di esercizio.
In particolare, tali istituti sono:
- a) l’avocazione, da parte dell’organo gerarchicamente superiore, dell’affare per cui è competente l’organo inferiore;
- b) la delega del potere, da parte dell’organo titolare ad altro organo amministrativo. La delega di poteri (si chiama anche delegazione) comporta, in pratica, il trasferimento dell’esercizio del potere da un organo ad un altro o da un soggetto ad un altro soggetto;
- c) la sostituzione, quando in caso di inerzia di un organo gerarchicamente inferiore, l’organo superiore si sostituisce ad esso nel compiere un atto vincolato.
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