Il Titolo V nel diritto costituzionale

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Il Titolo V nel diritto costituzionale: Regioni, Province, Comuni
Il Titolo V, Parte II, della Costituzione è interamente dedicato agli enti (o autonomie) territoriali, cioè soggetti pubblici dotati di autonomia politica e amministrativa che esercitano i loro poteri nell’ambito di un territorio definito, il quale rappresenta non solo il limite spaziale della loro sfera di competenza, ma ne è anche un elemento fondamentale e imprescindibile.
Oltre alle Regioni, enti territoriali previsti dalla nostra Costituzione, sono Comuni, Province e Città metropolitane, definiti più propriamente enti locali in quanto espressione di quelle autonomie locali che, a norma dell’art. 5 Cost., la Repubblica riconosce e tutela.
La riforma costituzionale del 2001
Il Titolo V si presenta oggi profondamente diverso rispetto alla versione originaria concepita dai Padri costituenti.
La riforma costituzionale attuata dalla L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, ha apportato massicce modifiche che hanno mutato alla base il rapporto intercorrente fra i diversi livelli di governo territoriale, nonché il rapporto fra questi e lo Stato.
Grazie a tale riforma è stato consacrato a livello costituzionale il principio di sussidiarietà quale criterio guida nell’assegnazione delle funzioni amministrative. La sussidiarietà presuppone la pari dignità di tutti gli enti che compongono la Repubblica, a partire dal più piccolo e vicino ai cittadini, cioè il Comune, fino all’istituzione massima che è lo Stato.
Le norme concernenti l’adattamento dell’ordinamento giuridico alla riforma del Titolo V sono poi state dettate dalla L. 5 giugno 2003, n. 131 (definita legge La Loggia).
Il Titolo V nel diritto costituzionale: il Testo Unico degli enti locali
Comuni, Province e Città metropolitane trovano nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli enti locali (TUEL), la loro fonte normativa principale a livello di legislazione primaria, nonostante sia stato nel tempo più volte modificato, integrato e in qualche parte anche abrogato. Alcune norme in esso contenute, inoltre, pur essendo ancora oggi formalmente in vigore, sono divenute inapplicabili perché in contrasto con il nuovo assetto introdotto dalla riforma costituzionale del 2001. Tali sono le norme del TUEL che disciplinano il controllo sugli atti degli enti locali da parte delle Regioni, dal momento che la previsione di tali forme di controllo è stata oramai del tutto eliminata dal testo costituzionale.
La legge Delrio
Per altro verso, sono divenute inapplicabili le disposizioni del TUEL concernenti la Provincia laddove siano incompatibili con i contenuti della L. 7 aprile 2014, n. 56, legge Delrio.
Quest’ultima, perseguendo l’obiettivo di alleggerire la spesa pubblica e rendere più efficiente l’erogazione dei servizi, ha introdotto una parziale riforma dell’ordinamento degli enti locali che si muove su tre direttrici principali: trasformazione delle Province più grandi in Città metropolitane; rinnovamento dello stesso ente Provincia, che vede razionalizzato il suo ruolo istituzionale e snelliti gli organi di governo nella struttura e nel funzionamento; nuovo impulso alle forme associative tra enti locali (specie alle Unioni di Comuni), nonché all’accorpamento dei piccoli enti.
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