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Obbligazioni e diritto privato: struttura e caratteri

ricorso incidentale

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La struttura delle obbligazioni di diritto privato

L’obbligazione regolata dal codice civile consiste in un rapporto giuridico tra due parti in virtù del quale una di esse (debitore) è obbligata a tenere un determinato comportamento per soddisfare un interesse dell’altra (creditore). Tale obbligazione si definisce obbligazione civile.

Gli elementi che definiscono la struttura dell’obbligazione di diritto civile sono quindi:

—        il debito, ossia posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio ed ha come suo contenuto il dovere di adempiere ad una determinata prestazione;

—        il credito, cioè il diritto all’adempimento, ossia la pretesa giuridicamente tutelata del creditore ad ottenere la prestazione;

—        la prestazione, ossia il comportamento cui è tenuto il debitore per soddisfare un interesse del creditore.

Ad esempio, in un contratto di compravendita, il pagamento del prezzo è la prestazione; il debitore è chi compra, il creditore è chi vende. Viceversa, per la prestazione della consegna del bene, il debitore è chi vende, il creditore è chi compra.

I caratteri dell’obbligazione di diritto privato

I caratteri dell’obbligazione sono individuati con riferimento alla prestazione e sono:

la patrimonialità (art. 1174): la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, altrimenti in caso di inadempimento mancherebbe la possibilità di stabilire l’ammontare del risarcimento;

corrispondenza a un interesse del creditore: mentre la prestazione deve avere carattere patrimoniale, l’interesse del creditore a conseguirla può essere anche non patrimoniale, bensì soltanto scientifico, culturale, ideale o d’affezione. Ad esempio, l’acquisto di un biglietto per assistere ad uno spettacolo teatrale è un atto che produce un’obbligazione, che soddisfa un interesse del creditore di natura non patrimoniale (bensì, culturale). L’interesse del creditore deve essere socialmente apprezzabile e, come tale, degno di tutela giuridica (ad esempio, l’interesse del creditore ad avere un figlio non è meritevole di tutela quando si realizzi attraverso la pratica dell’utero in affitto poiché tale pratica è illecita);

possibilità: l’eventuale impossibilità può essere materiale (es. bene inesistente) o giuridica (es. obbligo a vendere un bene demaniale);

liceità: la prestazione deve essere conforme alle norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume (illecite perché contrarie a norme imperative sono, ad esempio, le obbligazioni relative al commercio di stupefacenti);

— determinatezza o determinabilità: la prestazione, se non determinata fin dall’inizio, deve essere determinabile mediante un processo oggettivo o logico, con esclusione di apprezzamenti individuali (le parti possono anche stabilire che il contenuto della prestazione, per esempio il prezzo di una cosa, sia rimesso alla determinazione di una persona competente e di loro fiducia, detta arbitratore.

Le fonti dell’obbligazione e le obbligazioni naturali

L’obbligazione esprime uno specifico dovere giuridico, in forza del quale il debitore è tenuto ad un determinato comportamento. Tale dovere scaturisce dalle fonti dell’obbligazione che sono i fatti dai quali tra origine il rapporto obbligatorio (art. 1173).

Le singole fonti sono: contratti (ad es., la vendita comporta una serie di obblighi reciproci tra venditore e acquirente) e fatti illeciti (un comportamento illecito, quale, ad esempio, investire un pedone, genera l’obbligo di risarcire il danno).

Queste fonti non sono le sole, poiché per il codice civile l’obbligazione nasce anche ogni altro fatto od atto idoneo a produrla in conformità dell’ordinamento giuridico.

Ad es., fa nascere delle obbligazioni la gestione di affari altrui (art. 2028) che si verifica quando una persona senza esservi obbligata (es., il vicino di casa) assume consapevolmente la gestione di un affare altrui (es., riparazione di un guasto alla rete idrica dell’abitazione di altro vicino assente). Nell’esempio, il vicino di casa è tenuto a continuare la gestione e a condurla a termine finché il proprietario dell’immobile non sia tornato e sia, dunque, in grado di provvedervi da se stesso.

Un’ipotesi di recente costruzione giurisprudenziale è il contatto sociale qualificato che rileva, sul piano giuridico, quando due o più soggetti entrano in contatto tra loro e, da tale contatto, nascono obblighi di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Un caso è dato dalla relazione docente-allievo nella quale il primo assume nei confronti del secondo, specie se minore, specifici obblighi (di protezione, di cura, di vigilanza), ulteriori e complementari, rispetto all’attività di insegnamento che caratterizza la funzione del docente.

In ogni caso, il legame che nasce con l’obbligazione crea sempre un vincolo giuridico fra le parti differenziando l’obbligazione da altri obblighi che nascono dal costume, dalla morale e dalla religione. La giuridicità del vincolo è sanzionata dall’art. 2740, in base al quale «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».

Eccezionalmente, l’ordinamento riconosce rilevanza giuridica a semplici doveri sociali e morali, come nel caso dell’obbligazione naturale.

L’obbligazione naturale (art. 2034) ricorre, quindi, quando una prestazione è dovuta in esecuzione di un dovere morale e sociale e non in forza di una delle fonti indicate dall’art. 1173.

In tale ipotesi l’ordinamento riconosce solo alcuni degli aspetti tipici della disciplina del rapporto obbligatorio. In pratica, mentre nell’obbligazione civile il debitore è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione, e il creditore può agire per ottenerla, nelle obbligazioni naturali di diritto privato il debitore non è giuridicamente obbligato, e dunque il creditore non può agire. Se però il debitore esegue spontaneamente la prestazione, l’adempimento è valido e il debitore non può chiederne la restituzione

Elementi delle obbligazioni naturali sono dunque:

  • l’esistenza di un dovere morale e sociale;
  • un adempimento di contenuto patrimoniale;
  • la spontaneità dell’adempimento.

Caratteri delle obbligazioni naturali, sono:

  • l’incoercibilità, nel senso che nessuno può essere costretto giudizialmente ad eseguire l’obbligo;
  • l’irripetibilità, ossia l’impossibilità di farsi restituire ciò che si è spontaneamente prestato.

Alcune obbligazioni naturali sono espressamente previste dalla legge e fra queste il caso classico è il debito di gioco (art. 1933): se il perdente paga spontaneamente, non può ottenere la restituzione di quanto ha pagato; il vincitore non può però agire (rivolgendosi ad un giudice) per ottenere il pagamento della vincita (fanno eccezione le lotterie autorizzate).

Altre obbligazioni sono considerate naturali dalla giurisprudenza: e il caso delle prestazioni gratuite effettuate a favore del convivente more uxorio, anche se, per effetto della L. 76/2016, le obbligazioni tra conviventi possono assumere la connotazione di vere e proprie obbligazioni civili (la nuova legge ha infatti previso che il legame tra conviventi si caratterizza per la reciproca assistenza morale e materiale e che i conviventi nel contratto di convivenza possono stabilire le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, con conseguenti obblighi).

I soggetti delle obbligazioni e le obbligazioni solidali

I soggetti dell’obbligazione sono debitore e creditore. È corretto parlare di parti in quanto ciascuna parte può essere composta da più soggetti.

Le obbligazioni solidali di diritto privato sono quelle con più soggetti dal lato attivo (più creditori) o passivo (più debitori), ciascuno dei quali è ha diritto (creditore) o è tenuto (debitore) alla prestazione per l’intero ammontare, laddove normalmente ciascuna parte avrebbe il diritto di chiedere (creditori) e l’obbligo di adempiere (debitore) nei limiti della sua quota di credito e di debito.

Le disciplina della solidarietà prevede dunque che:

 solidarietà attiva: ciascuno dei creditori ha il diritto di chiedere la prestazione per intero all’unico debitore: in questo caso, il debitore adempiendo ad uno dei creditori si libera dal vincolo obbligatorio verso tutti gli altri (esempio, l’unico acquirente di un bene in comune si libera pagando l’intero prezzo ad uno dei venditori);

solidarietà passiva: ciascuno dei debitori ha l’obbligo di eseguire la prestazione per intero nei confronti dell’unico creditore; in questo caso, il debitore che adempie libera tutti gli altri debitori dall’obbligo verso il creditore (ad esempio, l’unico venditore di un bene può chiedere il pagamento dell’intero prezzo ad uno degli acquirenti, a sua scelta).

La regola fondamentale in materia di solidarietà prevede che:

—        la solidarietà attiva non si presume e deve essere espressamente stabilita dalla legge o dalla volontà delle parti;

—        la solidarietà passiva si presume se dalla legge o dalla volontà delle parti non risulti diversamente (art. 1294).

Quindi, normalmente, in presenza di più creditori ciascuno avrà diritto a chiede al debitore solo la sua parte di credito, mentre in presenza di più debitori ciascuno sarà tenuto per l’intero verso il creditore.

Questa diversità si spiega con il fatto che la solidarietà passiva ha la funzione di garanzia personale nei confronti del creditore il quale potrà scegliere di chiedere il pagamento dell’intero debito al debitore che sia più idoneo ad adempiere correttamente. Il debitore non potrà rifiutare il pagamento dell’intero debito.

Il debitore solidale, che ha pagato l’intero ammontare al creditore, ha a disposizione l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori per ottenere da ciascuno il rimborso delle rispettive quote di debito; Similmente, il creditore che ha riscosso il credito per l’intero ammontare dovrà corrispondere le rispettive quote agli altri creditori.

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