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La società per azioni in diritto commerciale

L’imputabilità penale

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Definizione e funzione della s.p.a.

La società per azioni in diritto commerciale (s.p.a.) rappresenta il tipo di «società» più complesso dal punto di vista dell’organizzazione, essendo predisposta per le imprese che richiedono l’apporto di ingenti capitali.

Nella s.p.a. il vincolo tra società e socio, in astratto, è impersonale ed anonimo. L’elemento personale, in altri termini, passa in secondo piano di fronte alla prevalenza del capitale: le s.p.a. consentono di raccogliere ingenti capitali ai cui titolari non è attribuito alcun potere di gestione, ma solo la distribuzione degli utili come remunerazione del loro apporto (funzione di investimento).

Caratteristiche essenziali della s.p.a.

La società per azioni in diritto commerciale è contraddistinta dai seguenti caratteri essenziali:

la personalità giuridica: essa si acquista con l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2331, comma 1º). Da questo momento la società diventa un soggetto formalmente diverso dalle persone dei soci e gode perciò di autonomia patrimoniale perfetta (cd. principio di alterità);

la responsabilità limitata: a norma dell’art. 2325: «nella società per azioni, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio».

La responsabilità limitata comporta che il socio di una s.p.a. è obbligato patrimonialmente solo ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale e che i creditori sociali dovranno rivolgersi alla società, senza poter esperire azioni individuali nei confronti dei singoli soci.

Il socio, pertanto, non corre altro rischio se non quello di perdere la somma o il bene conferito in società;

le azioni: il capitale delle società per azioni è diviso in frazioni minime, ossia in porzioni di eguale ammontare, ognuna delle quali si chiama azione ed esprime la misura della partecipazione di ciascun socio alla società.

Il capitale sociale

Ai sensi dell’art. 2327 c.c. il capitale sociale minimo per costituire una s.p.a. è fissato in 50.000 euro Il D.L. 91/2014, conv. in L. 116/2014, ha ridotto la soglia del capitale minimo – precedentemente stabilita in 120.000 euro – necessario alla costituzione di s.p.a. con lo scopo principale di agevolare la costituzione di tale tipologia di società.

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