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Titoli di credito: nozioni e funzione

L’imputabilità penale

Cerchi una spiegazione semplice e completa dei titoli di credito in diritto commerciale? Vuoi conoscere gli elementi che lo compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!

La definizione di titoli di credito

I titoli di credito sono, materialmente, dei documenti cartacei, il cui semplice possesso può attribuire il diritto ad una determinata prestazione.

  • Prestazione avente ad oggetto una somma di denaro: cambiale, assegno bancario e assegno circolare;
  • Prestazione avente ad oggetto la restituzione di merci depositate o viaggianti: fede di deposito, polizza di carico.

La  funzione dei titoli di credito: “mobilizzazione della ricchezza”

La funzione dei titoli di credito è quella di favorire la circolazione dei diritti di credito, rendendola più semplice e più veloce, ma ugualmente sicura.

In particolare, la suddetta funzione viene attuata evitando i rischi che le parti possono subire ricorrendo allo strumento generale della cessione dei crediti (artt. 1260 e ss. c.c.).

Differenze con la cessione del credito tradizionale

Per comprendere meglio la funzione della «mobilizzazione della ricchezza», si considerino le difficoltà che presenta la disciplina della tradizionale cessione dei crediti (artt. 1260-1267):

— l’acquirente del credito acquista la stessa posizione giuridica che aveva il cedente; per cui se questi non era effettivo titolare del diritto ceduto ovvero se tale diritto era paralizzabile a mezzo di eccezioni a lui opponibili, l’acquirente può veder così compromesso l’utilità  del proprio acquisto;

—l’acquirente, per far valere la propria pretesa nei confronti del debitore ceduto, deve dare la prova (con i relativi oneri e le conseguenti difficoltà) del suo acquisto e deve comunque, per evitare che il debitore ignaro paghi al vecchio creditore, affrettarsi a notificargli l’avvenuta cessione (artt. 1264 e 1265).

Fattispecie: l’incorporazione

Pertanto, attraverso l’incorporazione del credito in un documento, diventando a sua volta un bene mobile (ecco dunque la funzione di mobilizzazione del credito), i suddetti svantaggi sono del tutto superati, in quanto la relativa circolazione si fonderà sul principio per cui «il possesso di buona fede di un bene mobile vale titolo», sancito dall’art. 1153 c.c.

In questo modo la funzione di semplificazione si realizza nel modo che segue:

— l’acquirente del documento in cui è incorporato il credito, se in buona fede, acquista, per effetto del possesso del documento, un diritto autonomo rispetto al precedente titolare, per cui non subirà alcun pregiudizio dalla mancanza di titolarità del cedente o dall’esistenza di diritti altrui a lui ignoti;

— il possessore del titolo, per ottenere la prestazione del debitore, potrà esibire a quest’ultimo il documento, senza dover fornire altra prova dell’acquisto e senza altra formalità di notifica.

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