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Il ricorso incidentale nel processo amministrativo

ricorso incidentale

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Un istituto giuridico molto importante nel diritto processuale amministrativo è dato dal ricorso incidentale, che ha lo scopo fondamentale di <<paralizzare>> l’azione proposta dal ricorrente e di conservare l’assetto di interessi voluto dall’amministrazione con il provvedimento impugnato.

Trattandosi di un discorso molto tecnico e difficile, procediamo con ordine partendo dall’ipotesi classica di impugnazione di un provvedimento amministrativo.

L’impugnazione di un provvedimento e l’introduzione del giudizio amministrativo

Quando la pubblica amministrazione adotta un provvedimento amministrativo lesivo degli interessi del destinatario dello stesso, cioè in grado di produrre effetti negativi nei suoi confronti (ad esempio, un ordine di demolizione di un locale o l’atto di aggiudicazione di un contratto a favore di un altro soggetto o, ancora, l’atto di proclamazione dei vincitori di un concorso, nel quale il partecipante non è inserito), questo ha la possibilità di impugnarlo innanzi al giudice amministrativo per chiederne l’annullamento.

Il soggetto che ricorre al giudice prende il nome di ricorrente e l’atto con cui si introduce il giudizio amministrativo si chiama ricorso.

In particolare, il Codice del processo amministrativo individua specificamente il contenuto del ricorso (art. 40 c.p.a.) e tra gli altri elementi rileva l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso, cioè, in sostanza, il <<perché>> si chiede al giudice di adottare proprio una determinata decisione (nel nostro caso l’annullamento del provvedimento lesivo).

Perché il giudizio amministrativo sia instaurato correttamente è necessario che dello stesso siano <<notiziati>> anche tutti gli altri soggetti interessati dal provvedimento impugnato, affinché sia lasciata loro la possibilità di partecipare al giudizio: il resistente, cioè il soggetto interessato alla conservazione del provvedimento impugnato e che chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, presentando deduzioni e documenti a sostegno della propria tesi (di solito è l’amministrazione autrice dell’atto impugnato), e il controinteressato, cioè colui che ha un interesse uguale e contrario rispetto al ricorrente e posizione analoga a quella del resistente.

Questi soggetti sono notiziati del giudizio mediante la notifica del ricorso.

Il ricorso incidentale

Una volta che il ricorso è stato notificato, e quindi il giudizio è già pendente, la parte resistente e i controinteressati possono a loro volta decidere di impugnare quello stesso provvedimento (già impugnato) in quella parte che non è stata impugnata dal ricorrente ed eventualmente per motivi diversi.

Questa nuova impugnativa nei confronti del medesimo atto avviene attraverso la presentazione di un ricorso incidentale.

Possiamo dire, dunque, che il ricorso incidentale è lo strumento con il quale si consente alle parti resistenti e ai controinteressati di proporre domande, il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale (art. 42 c.p.a.).

Colui che propone il ricorso incidentale è detto ricorrente incidentale e, alla luce di quanto detto, può essere individuato in colui che impugna il medesimo provvedimento per motivi propri (ed eventualmente propone una diversa domanda) al fine di evitare le conseguenze negative dell’accoglimento del ricorso principale.

Tecnicamente, si tratta di una nuova domanda di ricorso con carattere accessorio che cade ove venga meno, per qualsiasi motivo, il ricorso principale.

La disciplina del ricorso incidentale

Il ricorso si propone nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.

Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell’art. 41 del Codice alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell’art. 170 c.p.c. (ossia al difensore costituito), ha gli stessi contenuti prescritti dall’art. 40 del Codice per il ricorso principale ed è depositato nei termini e secondo le modalità previste per il medesimo.

Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalità previsti dall’art. 46 del Codice (quindi nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso).

La cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un Tribunale Amministrativo Regionale, nei casi di competenza funzionale inderogabile, ex art. 14 del Codice, spettando, in tali ipotesi, a questi ultimi.

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