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Il contratto di assicurazione

contratto di assicurazione

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Nozione e funzione

L’assicurazione è il contratto con il quale una parte (assicuratore), in cambio del pagamento di una somma di denaro (premio), si obbliga a risarcire l’altra parte (assicurato), entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni) ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).

Nell’uno e nell’altro caso si rinvengono:

— un’obbligazione dell’assicurato di pagare il premio;

— la previsione di un evento;

— l’obbligazione dell’assicuratore ad effettuare una prestazione patrimoniale al verificarsi dell’evento.

Natura giuridica

Si tratta di un contratto:

  • consensuale, in quanto si perfeziona con il semplice consenso delle parti;
  • oneroso, in quanto ciascuno dei contraenti intende procurarsi un vantaggio;
  • obbligatorio (e non reale);
  • di durata (ad esecuzione continuata);
  • aleatorio, perché, al momento della sua conclusione, ciascun contraente non sa se conseguirà o meno quel vantaggio che si è proposto.

Il contratto di assicurazione è, inoltre, un contratto per adesione, nel senso che l’impresa assicuratrice predispone i moduli con le condizioni contrattuali e lo sottopone all’adesione del contraente il quale, se vuole concludere il contratto, le deve accettare in blocco, non potendo, di regola, modificarne il contenuto.

Il contratto di assicurazione richiede la forma scritta, ma soltanto ai fini della prova e non anche della validità del contratto (art. 1888 c.c.).

Generalmente, il contratto di assicurazione viene concluso con una scrittura privata, predisposta con clausole a stampa dall’assicuratore, detta polizza, contenente tutte le condizioni contrattuali.

Soggetti del contratto

I soggetti del rapporto assicurativo sono l’assicuratore (colui che esercita l’impresa di assicurazione e che si obbliga al pagamento dell’indennità se l’evento dedotto in contratto si verificherà), il contraente (colui che stipula il contratto assumendosi l’obbligo di pagare il corrispettivo pattuito, detto premio), l’assicurato, cioè il titolare dell’interesse esposto al rischio, o, nell’assicurazione sulla vita, il beneficiario, cioè colui a favore del quale l’assicurazione è stipulata, che può essere un soggetto diverso da quello che ha stipulato il contratto.

Il rischio

Elemento essenziale del contratto di assicurazione è il rischio, da intendersi come la più o meno intensa probabilità che si verifichi un evento dannoso. Poiché il rischio è un elemento essenziale, esso deve esistere per tutta la durata del contratto. Ne consegue che qualora il rischio non sia mai esistito o sia cessato prima della conclusione del contratto quest’ultimo è nullo (art. 1895 c.c.). La cessazione del rischio successiva alla stipulazione è invece causa di scioglimento del contratto (art. 1896 c.c.), salvo il diritto dell’assicuratore a percepire i premi fino al momento in cui la cessazione del rischio non gli sia comunicata.

Una diminuzione o un aggravamento del rischio non possono non avere influenza sul destino del rapporto, e il legislatore ne disciplina gli effetti, prevedendo una modificazione della misura del premio, e conferendo all’assicuratore la facoltà di recedere dal contratto (artt. 1897, 1898 c.c.).

Con la stipulazione del contratto di assicurazione l’assicurato trasferisce il rischio sulla compagnia di assicurazione, nel senso che le conseguenze dell’evento dannoso (sinistro) ricadranno non più su di lui, ma sull’assicuratore che dovrà pagare una somma a titolo di indennità.

Il premio

Come corrispettivo dell’assunzione del rischio, l’assicuratore ha diritto di percepire una somma periodica detta premio, che comprende anche le spese di contratto ed amministrative.

Il premio si determina in funzione di due elementi: il premio netto, corrispondente all’equivalente matematico del rischio, ed il caricamento, costituito dalle spese e dall’utile dell’assicuratore.

L’ammontare del premio pattuito è proporzionale all’entità del rischio, nel senso che quanto maggiore è la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso, tanto maggiore sarà la misura del premio.

Il premio, di regola, è pagato anticipatamente: in unica soluzione o in rate periodiche.

Dichiarazioni inesatte e reticenze

Al fine di consentire all’assicuratore di valutare con esattezza il rapporto rischio-premio, l’assicurato deve fornirgli tutte le informazioni necessarie, avendo l’onere di descrivere esattamente il rischio cui egli va incontro e dal quale intende tutelarsi.

Può tuttavia accadere che l’assicurato rilasci all’assicuratore dichiarazioni inesatte sulle circostanze che formano oggetto del contratto, oppure eviti, mediante dichiarazioni reticenti, di comunicare circostanze rilevanti per la stipulazione e l’esecuzione del contratto stesso.

La legge appresta dei rimedi per i casi in cui la descrizione del rischio da parte dell’assicurato sia viziata da reticenze o inesattezze talmente gravi che, se l’assicuratore le avesse conosciute al momento della conclusione del contratto, non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni.

Al riguardo occorre distinguere:

  • se le dichiarazioni inesatte o le reticenze sono fatte con dolo o colpa grave (cioè volontariamente o per grave negligenza), l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto, e se il sinistro si verifica prima dell’annullamento egli non dovrà pagare nulla;
  • se le dichiarazioni inesatte e le reticenze sono invece fatte senza dolo o colpa grave (per esempio, per semplice dimenticanza), l’assicuratore può recedere dal contratto e se il sinistro si verifica prima del recesso egli sarà comunque tenuto a corrispondere una somma minore.

Differenza tra la funzione svolta dall’assicurazione sulla vita e quella svolta dall’assicurazione contro i danni

L’assicurazione contro i danni si caratterizza per la natura indennitaria della sua funzione; infatti, per essa è valido il principio indennitario in base al quale l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore all’assicurato non può superare l’entità del danno sofferto dall’assicurato.

Diversa è la funzione svolta dall’assicurazione sulla vita che non ha carattere indennitario ma di previdenza e risparmio. Attraverso la stipulazione di tale contratto, invero, l’assicurato intende procurare la disponibilità di una somma o di una rendita agli eredi (al momento della sua morte) oppure a sé stesso per la tarda età. Non vigendo, in materia, il principio indennitario, l’ammontare della somma o della rendita è rimesso alla determinazione dell’assicurato e cioè dipende essenzialmente dalla previsione che egli fa dei bisogni futuri e dalle possibilità attuali.

Interesse assicurativo

La funzione di previdenza dell’assicurazione pone in evidenza il requisito dell’interesse che è la relazione che intercorre tra una persona e l’evento in conseguenza della quale l’evento si ripercuote su quella persona, determinando il sorgere di alcuni bisogni economici.

L’interesse, come presupposto dell’assicurazione, è espressamente enunciato con riferimento all’assicurazione contro i danni.

L’art. 1904 c.c. dichiara nullo il contratto di assicurazione se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.

Il che significa che non basta, ai fini dell’assicurazione, prospettare un evento produttivo di danni, ma è necessario che questo evento sia destinato a ripercuotersi sul patrimonio dell’assicurato.

Per l’assicurazione sulla vita, questo presupposto non è espressamente enunciato, ma ciò non significa che esso non sia necessario; significa soltanto che esso è considerato implicito nel fatto che l’assicurazione riguardi un evento proprio dell’assicurato.

Naturalmente, l’interesse è diverso nell’assicurazione contro i danni e nell’assicurazione sulla vita:

— nella prima, l’interesse consiste nel ripercuotersi del danno, provocato dall’evento, sul patrimonio dell’assicurato;

— nella seconda l’interesse consiste nel ripercuotersi dell’evento sulla posizione economica dell’assicurato o su quella di persone che sono legate allo stesso da determinati rapporti di parentela, di amicizia o di dipendenza.

L’assicurazione per conto altrui e l’assicurazione per conto di chi spetta

Normalmente, sotto il profilo soggettivo, l’assicurazione è stipulata dal contraente nel proprio interesse, ma l’art. 1891 c.c. consente la scissione tra la persona del contraente e quella del soggetto assicurato; la norma disciplina due tipologie di contratto a favore di terzo.

Nell’assicurazione per conto altrui si realizza un’ipotesi di assicurazione nell’interesse del terzo, in cui un soggetto (il titolare dell’interesse assicurato) conclude un contratto per conto di un altro soggetto senza agire come suo rappresentante. Essa è caratterizzata dal fatto che, sin dal momento della conclusione del contratto, è determinato ed indicato il soggetto assicurato.

Nell’assicurazione per conto di chi spetta, invece, il contraente non si conosce, oppure è incerto, al momento della conclusione del contratto, chi sarà il soggetto assicurato. È importante che al momento del sinistro si individui la persona alla quale spetta il pagamento (es.: colui che sarà proprietario della cosa).

In entrambe le ipotesi si realizza, in deroga alla disciplina del mandato senza rappresentanza, una separazione tra gli obblighi contrattuali posti a carico del contraente e i diritti derivanti dal contratto spettanti solo all’assicurato.

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