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La vendita obbligatoria nel diritto commerciale

vendita obbligatoria

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Ai sensi dell’art. 1470 c.c. la compravendita è il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (mobile o immobile) o il trasferimento di un altro diritto — sia esso reale o di credito — verso il corrispettivo di un prezzo.

Si tratta di un contratto ad effetti reali in quanto, nella sua configurazione tipica, produce il trasferimento della proprietà della cosa per effetto del solo consenso (ex art. 1376 c.c.).

Vi sono, tuttavia, alcune ipotesi in cui la compravendita ha efficacia meramente obbligatoria: non trasferisce immediatamente la proprietà della cosa, ma obbliga il venditore a trasferirla successivamente.

In altri termini si ha vendita obbligatoria in tutti i casi in cui il trasferimento del diritto non si verifica nel momento in cui si perfeziona il contratto, con la manifestazione del consenso, ma viene differito ad un momento successivo, pur dipendendo dalla medesima manifestazione del consenso. Questo secondo momento è caratterizzato dall’avverarsi di un ulteriore fatto o atto che, venendo ad incidere sul rapporto di vendita già costituito, determina l’effetto traslativo. Pertanto nello studio delle varie figure ci si deve concentrare sull’evento o sull’atto da cui dipende temporalmente l’effetto traslativo.

Sono esempi di vendita obbligatoria:

Vendita di cosa generica, dove il diritto si trasmette solo al momento dell’individuazione fatta d’accordo tra le parti e nei modi da esse stabilite (art. 1378 c.c.) -> individuazione della cosa.

Vendita alternativa, in cui il trasferimento del diritto si verifica solo nel momento in cui è effettuata la scelta tra le cose dedotte in obbligazione (art. 1285 c.c.) -> effettuazione della scelta.

Vendita di cosa futura, rispetto alla quale il trasferimento della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza (art. 1472 c.c.) -> venuta ad esistenza della cosa.

Vendita di cosa altrui: il trasferimento si verifica nel momento in cui il venditore acquista la proprietà della cosa dal titolare di essa (art. 1478 c.c.) -> acquisto della proprietà da parte del venditore.

Vendita con riserva di proprietà o vendita a rate (art. 1523 c.c.), si tratta di una vendita con pagamento frazionato del prezzo, in cui il compratore acquista la proprietà della cosa solo con il pagamento dell’ultima rata -> pagamento dell’ultima rata.

 

Controversa è invece la possibilità di ricondurre nell’ambito delle vendite obbligatorie, le seguenti figure contrattuali:

—   Vendita con riserva di gradimento, che si configura come un’opzione. in tal caso il contratto si perfeziona solo quando il gradimento è comunicato al venditore.

—   Vendita a prova o «salvo assaggio»: è una vendita sottoposta alla condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata. La prova va eseguita nei termini e nei modi convenuti.

—   Vendita su campione, strumentale alla vendita a distanza.

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