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Prescrizione del reato
La prescrizione del reato integra una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del fatto e del venir meno delle esigenze di prevenzione generale.
La prescrizione estingue la punibilità in astratto ed ha, dunque, portata sostanziale: elimina la punibilità in sé e per sé.
La relativa disciplina è stata oggetto di alcune sostanziali riforme, tra cui quella operata con L. 251/2005 (nota come «legge ex Cirielli»), e quella di cui alla L. 103/2017, n. 103 (Riforma Orlando).
Si è osservato, dagli operatori del diritto, che l’abnorme verificarsi della prescrizione può comportare inconvenienti di tipo economico (dispendio di denaro pubblico per attività giudiziarie come indagini e processi, poi vanificate dall’estinzione del reato), di tipo sostanziale (restando molti reati impuniti in contrasto, seppur legittimo, con il principio dell’uguaglianza davanti alla legge) e di tipo funzionale (causando le lungaggini procedurali una violazione del canone di ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost.).
Inoltre, un sistema che rende concreta la possibilità di concludere il processo con pronunce diverse da quelle di merito, cioè di assoluzione o di condanna, incentiva di fatto la proposizione di impugnazioni avventurose e scoraggia il ricorso ai riti alternativi.
Ciò premesso in linea teorica, quanto al tempo necessario a prescrivere (art. 157 c.p.) si osserva, qui limitandosi alle ipotesi generali, che con il nuovo sistema ciascuna fattispecie di reato ha un proprio termine base di prescrizione, coincidente con la pena edittale massima stabilita dalla legge, pur se – onde evitare che le fattispecie di reato a carattere «bagatellare» venissero associate a termini di prescrizione eccessivamente bassi – si è determinato un minimo temporale pari a sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione, anche se trattasi di reati punibili con la sola pena pecuniaria.
Va poi subito segnalato che, in occasione della ratifica (con L. 172/2012) della Convenzione di Lanzarote contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale sui minori, il novero delle fattispecie a prescrizione raddoppiata è stato esteso, facendovi confluire figure quali i maltrattamenti contro familiari e conviventi, la pornografia minorile ed i principali reati di violenza sessuale, con l’effetto di dilatare i margini temporali a disposizione delle autorità inquirenti e giudiziarie per procedere ad una più efficace repressione di tali gravi figure criminose.
Nel medesimo solco politico-criminale «estensivo» si collocano:
– la L. 68/2015, recante una sostanziale riforma dei delitti contro l’ambiente, con la quale si è ampliato il novero delle fattispecie a prescrizione raddoppiata a tutte le figure criminose introdotte dal citato provvedimento di modifica;
– la L. 41/2016 che, oltre a confermare la previsione della prescrizione raddoppiata per le configurazioni aggravate dell’omicidio colposo comune, la dispone anche per la (relativamente) recente figura di omicidio colposo stradale, di cui all’art. 589bis del codice penale;
– la L. 133/2016 che ha sancito il raddoppio del termine prescrizionale minimo per il nuovo reato di frode in processo penale e depistaggio, nel caso in cui tuttavia il delitto concerna procedimenti relativi a figure criminose di notevole allarme sociale come l’associazione terroristica o mafiosa.
Il settimo comma dell’art. 157 c.p. prevede che la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
Sul punto la Cassazione ha precisato che il relativo diritto può essere esercitato soltanto dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel momento l’interessato può valutarne gli effetti (Cass. 10-1-2006, n. 527).
L’ultimo comma dell’art. 157, dispone invece che la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
Il fondamento di tale scelta va individuata nel fatto che la particolare gravità di tali fattispecie protrae in modo considerevole il ricordo sociale del misfatto, non facendo attenuare l’interesse statuale alla loro punizione (così MANTOVANI).
Ai sensi dell’art. 158 c.p., il termine della prescrizione decorre:
– per il reato consumato, dal giorno della consumazione;
– per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole;
– per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione;
– per i reati la cui punibilità dipende dal verificarsi di una condizione, dal giorno in cui la condizione si è verificata;
– per i reati punibili a querela, istanza o richiesta, dal giorno del commesso reato.
Il corso della prescrizione rimane sospeso (art. 159):
– quando la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, ovvero da una particolare disposizione di legge;
– nei casi di autorizzazione a procedere (dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie);
– nei casi di deferimento della questione ad altro giudizio (sino al giorno in cui viene decisa la questione);
– nel caso in cui si effettui una rogatoria internazionale, dalla data del provvedimento che dispone la rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
L’art. 160 c.p. elenca taluni atti del procedimento penale idonei a produrre l’interruzione della prescrizione, come la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di citazione a giudizio, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero (o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero) o al giudice.
In presenza di più atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi.
Quanto agli effetti della sospensione e della interruzione, l’art. 161 stabilisce al primo comma che l’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Prescrizione della pena
Anche la prescrizione della pena è una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, e porta più in particolare alla estinzione della punibilità in concreto.
Essa può verificarsi solo dopo una sentenza o un decreto irrevocabile di condanna non eseguiti, ha per oggetto solo le pene principali ed è sempre esclusa per l’ergastolo.
Quanto al tempo necessario a prescrivere, la pena della reclusione si estingue con un decorso pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a 30 e non inferiore a 10 anni.
La pena della multa, invece, si estingue dopo il decorso di 10 anni, mentre la pena dell’arresto o dell’ammenda si estingue dopo 5 anni.
La prescrizione della pena decorre dal giorno del giudicato di condanna, e quando viene applicata la continuazione tra due o più reati con successive sentenze, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l’ultima sentenza è divenuta esecutiva (Cass. 21-2-1998, n. 886).
Sono esclusi dal beneficio i recidivi aggravati e reiterati, i delinquenti abituali, professionali e per tendenza ed i condannati che, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, abbiano riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
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