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Le scriminanti

le scriminanti

Stai preparando l’esame di diritto penale? Allora sicuramente ti troverai a dover studiare le scriminanti. Se vuoi una spiegazione semplice e riassuntiva di questo complesso argomento, sei nel posto giusto.

Generalità

Le cause di giustificazione, o scriminanti, o ancora esimenti, si concretizzano in situazioni in presenza delle

quali un fatto, vietato dall’ordinamento in quanto costituente reato, deve invece considerarsi lecito poiché una norma dello stesso ordinamento lo autorizza, lo impone e – appunto – lo giustifica.

Ad esempio, se il cagionare la morte di un uomo costituisce normalmente omicidio penalmente rilevante, tale non è più ove la vittima abbia agito con una risposta proporzionata all’offesa per salvare la sua vita.

Dal punto di vista logico le cause di giustificazione obbediscono al principio di non contraddizione, in forza del quale l’ordinamento non può imporre o consentire, e nello stesso tempo vietare o punire, il medesimo fatto.

Disciplina generale delle cause di giustificazione

In base all’art. 59 c.p., le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti, il che significa che le scriminanti esplicano il loro effetto obiettivamente, cioè a prescindere dalla consapevolezza che della loro ricorrenza abbia l’agente.

Ne deriva, ad esempio, che dovrebbe andare esente da pena colui che spari a un terzo e lo uccida senza accorgersi che in un momento appena anteriore quest’ultimo stava a sua volta per ucciderlo, ricorrendo, da un punto di vista oggettivo, una situazione di legittima difesa anche se l’agente non ne era consapevole.

Tuttavia, parte della dottrina si è mostrata contraria a tale conclusione rilevando che in un caso come quello prospettato sarebbe necessario che il soggetto abbia agito con la ferma volontà di difendersi.

Altra regola generale è prevista dall’art. 55 c.p., che regolamenta l’eccesso colposo. Esso si ha quando nella situazione concreta ricorrono i presupposti di fatto di una causa di giustificazione ma l’agente, per colpa determinata da imperizia, negligenza o imprudenza, travalica, appunto per colpa, i limiti di una causa di giustificazione realmente esistente. Si pensi al caso di Tizio che, aggredito da Caio con un frustino, scambi l’oggetto per un’arma da taglio ferisca Caio con un coltello: in tal caso, per un errore di valutazione si è arrecata un’offesa più grave di quella consentita dalla situazione di fatto, e il soggetto agente risponderà perciò del fatto a titolo di delitto colposo se la legge (come nel caso indicato) ne prevede la punibilità anche a titolo di colpa.

Le singole cause di giustificazione

  1. A) A norma dell’art. 50 c.p., non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne.

Il consenso dell’avente diritto, per scriminare, postula tuttavia: a) che il consenso abbia ad oggetto un diritto disponibile (tale non è, ad esempio, la vita: e coerentemente costituisce reato l’omicidio del consenziente); b) che tale consenso sia prestato dal soggetto titolare del diritto, cioè dell’interesse protetto (in sostanza, da colui che sarebbe soggetto passivo del reato); c) che chi presta il consenso lo faccia in maniera libera e sia capace di intendere e di volere al momento della sua prestazione; d) che il consenso sia esistente al momento del fatto, e cioè attuale.

  1. B) L’art. 51 c.p. stabilisce che l’esercizio di un diritto esclude la punibilità.

Per spiegare la ratio della disposizione si ricorre in primo luogo al principio di non contraddizione, in quanto sarebbe logicamente inconcepibile che l’ordinamento conceda un potere di agire e poi ne sanzioni penalmente l’esercizio. In secondo luogo, si pone l’accento sulla prevalenza dell’interesse di chi agisce esercitando un diritto rispetto ad interessi eventualmente confliggenti: se infatti l’ordinamento ha riconosciuto ad un soggetto una data facoltà, vuol dire che ha riconosciuto la prevalenza del suo interesse rispetto agli interessi contrari. Ma tutto ciò non vale di per sé ad escludere la punibilità, occorrendo altresì che la commissione del fatto penalmente rilevante sia stato determinato dalla necessità di esercitare il diritto, che avrà poi effetto scriminante.

Uno dei casi più interessanti di esercizio del diritto è rappresentato dal diritto di cronaca giornalistica, il quale rientra nella più ampia categoria dei diritti pubblici soggettivi relativi alla libertà di pensiero consacrati dall’art. 21 Cost.

Ma anche in tal caso, occorrono precisi presupposti: il diritto di cronaca può infatti scriminare, anche quando derivi danno all’altrui reputazione, solo qualora vengano rispettati determinati limiti, e cioè: a) quando la notizia è vera o, quantomeno, seriamente accertata (cd. limite della verità); b) quando esiste un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, nel senso che la loro divulgazione contribuisce alla formazione di un’opinione pubblica su questioni oggettivamente rilevanti per la comunità (limite della pertinenza); c) quando l’esposizione della notizia è mantenuta nei limiti dell’obiettività, della serenità ed adeguatezza del linguaggio (limite della continenza).

  1. C) L’art. 51 c.p. stabilisce che l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità.

Anche la ratio di questa scriminante va ravvisata nel principio di non contraddizione.

  1. D) A norma dell’art. 52 c.p., invece, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Indicata con l’espressione vim vi repellere licet, la legittima difesa è riconosciuta in tutti gli ordinamenti, non potendo il diritto nel contempo tutelare un bene ed imporre al soggetto di sopportarne il pregiudizio.

L’aggressione deve provenire da una condotta umana, e deve aver provocato un pericolo attuale di una lesione del diritto, cioè l’elevata probabilità del verificarsi della lesione. Non scrimina quindi il pericolo futuro, e cioè la possibilità – concreta – che si verifichi una situazione pericolosa più in avanti nel tempo (avendo in tal caso il soggetto modo di rivolgersi all’Autorità). Parimenti, non scrimina il pericolo passato, in quanto in simili casi la reazione coinciderebbe con una vendetta o rappresaglia.

Quanto alla reazione, essa deve essere legittima, ossia necessaria per salvaguardare il bene in pericolo, e deve cadere sull’aggressore.

Infine, la difesa deve essere proporzionata all’offesa, e a tal riguardo si rileva che il raffronto tra i beni in conflitto va operato in concreto tenendo conto del grado di aggressione e di ogni altra circostanza del caso.

  1. E) L’art. 53 c.p. regolamenta poi l’adempimento di un dovere, e stabilisce che non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità.

L’uso delle armi, tuttavia, non è legittimo per vincere qualunque ostacolo, ma solo quelli che si concretano in una violenza o resistenza e sempre che queste non siano contrastabili con altri mezzi diversi e meno lesivi.

  1. F) L’art. 54 c.p. stabilisce, a sua volta, che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona – pericolo da lui non volontariamente causato – sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

La dottrina dominante ritiene che il fondamento della scriminante risieda nel criterio oggettivo di bilanciamento degli interessi: posto che in certe situazioni un bene è comunque destinato a soccombere, l’ordinamento non ha interesse a far prevalere l’uno o l’altro dei beni in conflitto se gli stessi sono equivalenti, ma privilegia quello più rilevante se i due beni sono di diverso valore. Da ciò deriva che lo stato di necessità elide l’antigiuridicità oggettiva, per cui l’azione necessitata non può considerarsi illecita.

  1. G) Infine, meritano un cenno le cd. scriminanti non codificate che, seppure non previste espressamente dalla legge, hanno come effetto quello di rendere lecite talune condotte, astrattamente costituenti reato.

Si pensi, ad esempio:

– all’attività medico-chirurgica ed agli interventi operatori praticati d’urgenza nell’interesse del paziente;

– alla violenza sportiva, di fatto ineliminabile posto che in molte attività agonistiche è insito l’uso di una

certa forza fisica che può cagionare lesioni personali agli altri competitori.

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