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L’appello in procedura civile

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L’appello nel processo civile (artt. 339 c.p.c. e ss.) è il principale mezzo di impugnazione (gravame) delle sentenze ed è preposto al riesame della controversia già definita nel giudizio civile primo grado.

Diversamente da altri mezzi di impugnazione esso conserva la finalità di giudicare nuovamente la controversia e non quello di verificare la correttezza del provvedimento.

L’appello presenta le seguenti caratteristiche:

a) ha natura di «gravame»: comporta, cioè, un riesame totale della controversia, ed è sempre concesso alla parte soccombente; dunque è un mezzo di impugnazione «a critica libera» che prescinde da particolari motivi per la relativa proposizione;

b) ha effetto devolutivo ma non automatico: in quanto devolve al giudice dell’appello la cognizione dello stesso rapporto già considerato nel processo civile di I grado ma limitatamente alle domande ed alle eccezioni che, non accolte in primo grado, siano state espressamente riproposte in appello (art. 346 c.p.c.); il soccombente, pertanto, potrà ottenere una nuova pronuncia che, anziché riformare o revocare quella anteriore, si sovrappone ad essa, prendendone il posto;

c) non dà vita ad un nuovo processo, ma costituisce la verifica e/o la continuazione del processo di primo grado, che si arricchisce, in secondo grado (appello), di una nuova fase decisoria.

Provvedimenti impugnabili, giudice, e forma nell’appello del processo civile.

Ai sensi dell’art. 339 c.p.c. possono essere appellate:

-le sentenze pronunciate in I grado (salvo quelle per le quali le parti di comune accordo abbiano deciso di impugnare direttamente in Cassazione omettendo l’appello);

-le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità ma solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia;

-le sentenze emesse nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.

L’appello si propone, con citazione, al giudice immediatamente superiore a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato nella stessa circoscrizione (o distretto) di quest’ultimo con l’esposizione delle ragioni dell’impugnazione e la possibilità dell’intervento di terzi ma solo di chi potrebbe proporre opposizione mentre non ammette la proponibilità di domande ed eccezioni nuove rispetto al giudizio civile di I grado (perché domande ed eccezioni nuove proposte in appello, non potrebbero a loro volta essere appellate). Invece è consentita la possibilità di nuovi mezzi di prova e documenti ma solo se la parte dimostri di non averli potuti produrre prima per causa ad essa non imputabile. Di converso si intendono rinunciate domande ed eccezioni che non siano state accolte in I grado e che non siano state riproposte in appello.

L’intervento di terzi in sede d’appello è, in via generale, inammissibile, perché in tal modo si introdurrebbero domande nuove dal terzo o contro il terzo, in contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione (in base al quale per ogni provvedimento di primo grado è prevista la possibilità di un riesame da parte di un diverso organo giudicante).

É previsto un importante strumento di decongestione dell’appello nel processo civile: il «filtro» dell’inammissibilità dell’appello (come già accaduto per il ricorso per Cassazione) disciplinato ex artt. 348bis e 348ter c.p.c.

Trattazione e decisione

La trattazione dell’appello viene svolta in forma collegiale.

La decisione del giudice di appello può essere una sentenza definitiva (di conferma o di riforma della sentenza appellata), una sentenza non definitiva (quando il giudice riformando la sentenza decide questioni pregiudiziali o preliminari di merito e dispone per gli ulteriori provvedimenti istruttori) o una ordinanza (se dispone l’assunzione di una prova o la rinnovazione di una assunzione già avvenuta in primo grado) e dà disposizioni per la continuazione del giudizio.

Appello incidentale nel processo civile

Dopo la proposizione dell’impugnazione principale, ogni successiva impugnazione contro la stessa sentenza deve proporsi in forma incidentale, ossia deve innestarsi nel processo dell’impugnazione principale e va proposta con comparsa di risposta a pena di decadenza (art. 333 c.p.c.).

Per lo studio della procedura civile di grande aiuto sarà l’uso del codice di rito e, nello specifico, il Codice di Procedura Civile Esplicato dove troveremo, per ogni singolo articolo, la spiegazione tecnica che ci aiuta sia a comprendere il meccanismo procedurale e sia a memorizzare la sequenza delle operazioni.