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L’interpello

Interpello

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L’interpello nel processo civile (art. 222 c.p.c.) si configura nel caso in cui venga proposta querela di falso in corso di causa.

In pratica in un processo civile promosso da un soggetto (Tizio) per far valere delle pretese in qualche modo suffragate da un determinato documento, un altro soggetto (Caio), che contesta o considera non fondate tali pretese, propone querela di falso proprio per ottenere l’accertamento della falsità del documento di Tizio (che può essere un atto pubblico o una scrittura privata). In tal caso il giudice interpella (cioè interroga) chi ha prodotto il documento (Tizio) tanto contestato chiedendogli se intenda avvalersene e, in caso di risposta negativa, il documento non potrà essere utilizzato nel giudizio; in caso di risposta positiva, il giudice, se ritenga il documento rilevante, potrà autorizzare la presentazione della querela, ammettendo i mezzi di prova idonei e disponendo circa la relativa assunzione.

Querela di falso

Dunque possiamo brevemente riassumere che la querela di falso è una istanza diretta ad ottenere l’accertamento della falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata.

La querela di falso può essere proposta da colui contro il quale si vuol far valere l’atto o la scrittura in qualsiasi stato e grado della causa. Può essere proposta in via principale con citazione, dando luogo ad un autonomo giudizio, ovvero in via incidentale con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, contenente a pena di nullità l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale.

È obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, ma solo nel giudizio di falso e non anche nella fase preliminare.

Tipi di falsità:

Può trattarsi di falsità materiale, sia nella forma della contraffazione, consistente nella redazione ex novo del documento, sia in quella dell’alterazione, consistente nella modificazione delle risultanze documentali, successiva alla redazione del documento stesso. Diversamente, si parla di falsità ideologica se la falsità è attinente al contenuto del documento.

Decisione

La decisione spetta sempre al collegio che decide con sentenza, ferma restando l’attribuzione al giudice istruttore in funzione di giudice unico dell’attività istruttoria relativamente al merito della causa (art. 225 c.p.c.).

Con la sentenza che definisce la querela il collegio (art. 226 c.p.c.):

  • se rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che della sentenza sia fatta menzione nel documento stesso, condannando il querelante ad una pena pecuniaria;
  • se accerta la falsità, dà le disposizioni di cui all’art. 537 c.p.p. (cancellazione, ripristino, rinnovazione o riforma del documento).

Se la querela di falso è proposta in un giudizio pendente dinanzi al giudice di pace, e il documento impugnato è ritenuto rilevante per la decisione, la causa è sospesa finché il tribunale (dinanzi al quale le parti sono rimesse per il relativo procedimento) non abbia deciso sulla questione. Su istanza

di parte, il giudice di pace può disporre la continuazione della causa solo per le domande che possono decidersi indipendentemente dal documento impugnato (art. 313, che rinvia all’art. 225 c.p.c.).

Per lo studio della procedura civile di grande aiuto sarà l’uso del codice di rito e, nello specifico, il Codice di Procedura Civile Esplicato dove troveremo, per ogni singolo articolo, la spiegazione tecnica che ci aiuta sia a comprendere il meccanismo procedurale e sia a memorizzare la sequenza delle operazioni.