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Le società in generale: l’impresa collettiva

impresa collettiva

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Società come impresa collettiva

Le società sono organizzazioni di persone e di beni finalizzate al perseguimento di uno scopo produttivo.

Esse rappresentano la forma più importante e diffusa di impresa collettiva, che si realizza quando due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Con la società si realizza una particolare forma di collaborazione, caratterizzata dal fatto che tutti gli associati partecipano insieme al rischio di gestione dell’impresa.

Il contratto di società

Il codice civile all’art. 2247 sancisce che la società è il contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

La società dunque viene in rilievo, prima di tutto, come fattispecie contrattuale, con cui due o più soggetti si accordano al fine di organizzare collettivamente l’esercizio di un’attività produttiva.

Va precisato che che la pluralità di soggetti, e dunque la forma contrattuale, non costituisce condicio sine qua non per la costituzione della società, potendo la società costituirsi anche mediante atto unilaterale, almeno per le società di capitali.

La possibilità di costituire società a responsabilità limitata ad unico socio era già prevista dal D.Lgs. 3-3-1993, n. 88.

Con la riforma del diritto societario (D.Lgs. 17-1-2003, n. 6) si è previsto espressamente la costituzione di società per azioni ad opera di un unico socio, permettendo in tal caso ad un singolo soggetto di esercitare individualmente un’attività di impresa e di godere al tempo stesso del beneficio della responsabilità limitata tipica delle società di capitali.

Elementi costitutivi della società

Dalla definizione contenuta nell’art. 2247 si evincono gli elementi costitutivi della società.

La società, per raggiungere il proprio scopo produttivo, necessita di un patrimonio sociale costituito con il contributo (conferimento) di ogni singolo socio.

Conferimento è, pertanto, l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il socio contribuisce alla formazione di detto patrimonio.

Sono possibili diverse tipologie di conferimento, segnatamente:

conferimento di beni in proprietà: la forma del conferimento si determina secondo la natura dei beni conferiti (così, ad esempio, per conferire beni immobili è necessario l’atto scritto) e la garanzia dovuta dal socio è regolata dalle norme sulla vendita (artt. 2254, 1476 c.c.: il socio, cioè, è tenuto alla consegna della cosa immune da vizi ecc.);

conferimento di beni in godimento: la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (art. 1585 c.c.), mentre il rischio della cosa conferita resta a carico del socio conferente;

conferimento di crediti (artt. 2255 e 1267 c.c.): il conferente è tenuto a rispondere, in caso di insolvenza del debitore ceduto, non solo per l’entità del credito conferito, ma anche per le spese, gli interessi e l’eventuale risarcimento del danno;

conferimento della propria opera: che nelle società di capitali il conferimento in esame è previsto solo per le società a responsabilità limitata.

Altro requisito essenziale della società è l’esercizio in comune di un’attività economica, che fa di essa un’organizzazione dinamica e produttiva di nuova ricchezza. L’oggetto sociale rappresenta la particolare attività economica, per il cui esercizio in comune le parti (soci) si impegnano ai conferimenti.

L’oggetto sociale deve essere possibile, lecito e determinato e deve consistere in un’attività economica. L’oggetto sociale, infine, può cambiare durante la vita della società, ma tale mutamento implica anche la modificazione dell’atto costitutivo.

Ulteriore requisito essenziale della società è la divisione degli utili: scopo dell’attività sociale, infatti, è quello di realizzare un guadagno a vantaggio dei soci.

Tuttavia, se è essenziale alla società la divisione degli utili, ciò non significa che ciascun socio debba parteciparvi in uguale misura e neppure che debba sussistere una proporzione tra conferimento e partecipazione agli utili: l’unico limite in tal senso è dato dal divieto del patto leonino che esclude del tutto un socio dagli utili o dalle perdite (art. 2265 c.c.).

È opportuno tener presente, però, che alcune società non hanno scopo istituzionale di carattere lucrativo (es.: società cooperative), ma uno scopo mutualistico, ovvero quello di procurare ai soci beni o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

Tipi di società e autonomia dei privati

L’ordinamento italiano ha costruito un modello tipico di società cui ha imposto determinate regole.

Ne consegue che agli aspiranti soci non è consentito creare tipi di società diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

In altri termini i soci hanno solo la possibilità di scegliere tra le varie forme disciplinate dal codice civile, essendo vincolati a una sola limitazione e cioè quella stabilita per le società aventi per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale (art. 2249 c.c.), le quali non possono assumere il modello della società semplice.

Il rigore della disciplina nella scelta del tipo sociale trova una parziale attenuazione nel riconoscimento della possibilità di introdurre clausole atipiche, volte ad arricchire il contenuto tipico del contratto, purché non modifichino gli elementi essenziali del tipo adottato e non intacchino la disciplina legislativa dei rapporti con i terzi.

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